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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47280/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione del diritto di difesa per presunta mancata considerazione di una P.E.C. con la quale il difensore aveva comunicato adesione all'astensione e richiesta di trattazione in presenza; 2) vizi di qualificazione della circostanza aggravante (in particolare contestazione dell'applicabilità dell'art. 576 co.1 n.5-bis c.p. e richiamo alla esclusione della teleologia connessa all'art. 61 n.2 c.p., con conseguente rilievo sulla procedibilità a querela/ufficio); 3) eccessiva severità della pena e mancata valutazione del ravvedimento post delictum.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto insufficiente la prova del deposito rituale della P.E.C. relativa all'astensione e ha confermato che il processo è stato trattato in presenza; sul secondo ha affermato che l'aggravante di cui all'art. 576 co.1 n.5-bis c.p. è una fattispecie specializzante (non teleologica) applicabile perché le lesioni furono arrecate ad un agente di custodia in servizio (ass. Errico) e la circostanza risultava adeguatamente contestata in fatto; la circostanza teleologica di cui all'art. 61 n.2 c.p. era già stata esclusa in primo grado; sul terzo motivo ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito che ha escluso le attenuanti generiche per la violenza della condotta e ha determinato la pena su una base prossima al minimo edittale. Per l'esito negativo del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 178 - 189 - 420-ter c.p.p.

    Richiamate nel primo motivo in relazione alla presunta lesione del diritto di difesa e alle garanzie procedurali; la Corte ha verificato la documentazione e ha ritenuto mancanti gli elementi probatori del deposito della P.E.C.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in tema di diritto di difesa; la Corte ha valutato che non vi è stata violazione alla luce della mancanza di prova del rituale deposito della comunicazione

  • art. 111 Cost.

    Invocato insieme alle garanzie del giusto processo; la Cassazione ha controllato la regolarità del procedimento e la sufficienza degli atti

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Rinvio ai limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti previsti

  • art. 97 co.4 c.p.p.

    Norma sulla nomina del difensore d'ufficio per assenza del difensore di fiducia; il verbale ha registrato la nomina di un sostituto processuale e la trattazione in presenza

  • art. 61 n.2 c.p.

    Circostanza aggravante teleologica: già esclusa dal giudice di primo grado con riferimento al reato fine (assoluzione per il delitto di minaccia/violenza a P.U.); la Cassazione ha confermato l'assenza di tale aggravante per i fatti collegati al capo A

  • art. 576 co.1 n.5-bis c.p.

    Aggravante speciale per i delitti commessi nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nell'esercizio del servizio; la Cassazione ha ritenuto che si tratti di una fattispecie specializzante e non teleologica e che nel caso concreto l'aggravante fosse correttamente contestata e applicata (lesioni patite dall'agente di custodia in servizio)

  • art. 585 c.p.

    Norma sulle lesioni personali; richiamata in relazione al capo di imputazione principale e alla qualificazione della condotta lesiva

  • art. 336 c.p.

    Delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale: la relativa imputazione (capo A) è stata oggetto di assoluzione in primo grado e tale assoluzione ha inciso sull'esclusione della circostanza teleologica richiamata dalla difesa

  • art. 57 c.p.p.

    Elenca ufficiali e agenti di polizia giudiziaria; utile per qualificare gli agenti di custodia come soggetti rientranti nella tutela aggravata

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena e attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del giudice di merito che ha escluso le attenuanti per le modalità violente della condotta

  • art. 341-bis c.p.p.

    Richiamato nella motivazione del primo giudice in tema di possibili riqualificazioni; la Corte di appello aveva valutato e il primo grado aveva escluso la riqualificazione

  • art. 6 CEDU

    Principi di equità del processo: citato in relazione all'interpretazione del giudice di primo grado nell'esclusione di riqualificazioni e nella valutazione delle garanzie processuali

Massime di principio

  • Per far valere una comunicazione via P.E.C. (es. astensione o richiesta di trattazione in presenza) è necessario conservare prova del deposito rituale con relata o elementi di cancelleria che ne attestino l'avvenuto ricevimento; l'assenza di tale prova rende inefficace la contestazione di violazione del diritto di difesa
  • L'aggravante di cui all'art. 576 co.1 n.5-bis c.p. è una fattispecie specializzante riferita alla qualità della vittima (ufficiale o agente di polizia giudiziaria) e richiede un collegamento tra la condotta violenta e l'esercizio del servizio; non si identifica automaticamente con la circostanza teleologica dell'art. 61 n.2 c.p.
  • L'assoluzione per il reato 'fine' può escludere una circostanza aggravante teleologica che si fondava su quel reato, ma non impedisce l'applicazione di aggravanti che si basino invece sulla qualità della persona offesa o sulle modalità del fatto
  • Le valutazioni del giudice di merito in ordine alla sussistenza delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche o contraddittorie; una motivazione congrua e non contraddittoria che valorizzi la grave modalità esecutiva può legittimamente escludere le attenuanti
  • In sede di imputazione in fatto è sufficiente che gli elementi costitutivi di una circostanza aggravante emergano nella descrizione materiale della condotta, purché l'imputato abbia conoscenza degli elementi di fatto che la integrano (contestazione in fatto ammissibile)

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