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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20766/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Genova (29/04/2021) per difetto di motivazione nella commisurazione della pena: il difensore denunciava carenza motivazionale in ordine alla determinazione dell'ammenda applicata a seguito dell'accordo ex art.444 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, a seguito della riforma introdotta dalla legge n.103/2017, le sentenze pronunciate ai sensi dell'art.444 c.p.p. sono impugnabili in Cassazione solo per i motivi tassativamente indicati dall'art.448, comma 2-bis, e il vizio denunciato (difetto di motivazione sulla commisurazione della pena) non rientra in tali motivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.), con richiamo alla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sent. n.186/2000) in tema di esclusione della colpa nella determinazione della sanzione

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il rito del patteggiamento; la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di questa disposizione

  • legge n.103/2017

    Novella che ha limitato l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento introducendo un elenco tassativo di motivi di ricorso

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    "motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    Elenca i soli motivi ammessi per il ricorso in Cassazione contro sentenze di patteggiamento; il difetto di motivazione nella commisurazione della pena non è incluso ed è quindi causa di inammissibilità del ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile, tra cui la condanna alle spese processuali e la possibilità di imporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 4 legge n.110/1975

    Norma sostanziale del codice penale descrivente il reato per il quale il ricorrente era stato condannato nel giudizio di merito

  • Corte Cost., sentenza n.186 del 2000

    Giurisprudenza citata per affermare che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, può essere disposta la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Le sentenze di patteggiamento (art.444 c.p.p.) sono impugnabili in Cassazione solo per i motivi tassativi previsti dall'art.448, comma 2-bis: prima di proporre ricorso verificare che il motivo rientri in quelle categorie
  • Il mero vizio di motivazione sulla commisurazione della pena non costituisce, di per sé, motivo ammesso contro una sentenza di patteggiamento e comporta il più probabile rigetto per inammissibilità
  • Per contestare la quantificazione della pena in un patteggiamento è necessario inquadrarla come "illegalità della pena", "erronea qualificazione giuridica" o altro motivo espressamente previsto dall'art.448, comma 2-bis
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza giuridica e la rilevanza del motivo prima di impugnare
  • Se non si rientra nei motivi ammessi per la Cassazione, considerare rimedi alternativi (ove esistenti) o tentare di proporre argomenti riconducibili alle categorie tassative indicate dalla norma

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