Cassazione Penale, Sentenza n. 20766/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Genova (29/04/2021) per difetto di motivazione nella commisurazione della pena: il difensore denunciava carenza motivazionale in ordine alla determinazione dell'ammenda applicata a seguito dell'accordo ex art.444 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, a seguito della riforma introdotta dalla legge n.103/2017, le sentenze pronunciate ai sensi dell'art.444 c.p.p. sono impugnabili in Cassazione solo per i motivi tassativamente indicati dall'art.448, comma 2-bis, e il vizio denunciato (difetto di motivazione sulla commisurazione della pena) non rientra in tali motivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.), con richiamo alla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sent. n.186/2000) in tema di esclusione della colpa nella determinazione della sanzione
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il rito del patteggiamento; la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di questa disposizione
legge n.103/2017
Novella che ha limitato l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento introducendo un elenco tassativo di motivi di ricorso
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
"motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Elenca i soli motivi ammessi per il ricorso in Cassazione contro sentenze di patteggiamento; il difetto di motivazione nella commisurazione della pena non è incluso ed è quindi causa di inammissibilità del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile, tra cui la condanna alle spese processuali e la possibilità di imporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 4 legge n.110/1975
Norma sostanziale del codice penale descrivente il reato per il quale il ricorrente era stato condannato nel giudizio di merito
Corte Cost., sentenza n.186 del 2000
Giurisprudenza citata per affermare che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, può essere disposta la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
Massime di principio
- Le sentenze di patteggiamento (art.444 c.p.p.) sono impugnabili in Cassazione solo per i motivi tassativi previsti dall'art.448, comma 2-bis: prima di proporre ricorso verificare che il motivo rientri in quelle categorie
- Il mero vizio di motivazione sulla commisurazione della pena non costituisce, di per sé, motivo ammesso contro una sentenza di patteggiamento e comporta il più probabile rigetto per inammissibilità
- Per contestare la quantificazione della pena in un patteggiamento è necessario inquadrarla come "illegalità della pena", "erronea qualificazione giuridica" o altro motivo espressamente previsto dall'art.448, comma 2-bis
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza giuridica e la rilevanza del motivo prima di impugnare
- Se non si rientra nei motivi ammessi per la Cassazione, considerare rimedi alternativi (ove esistenti) o tentare di proporre argomenti riconducibili alle categorie tassative indicate dalla norma
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