Sentenza n. 458/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3665/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 3665/2024, recante condanna al pagamento dei benefici economici della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario n. 3665/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuale di 500 euro mediante la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo e aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre interessi. L'amministrazione non aveva provveduto spontaneamente all'integrale pagamento. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l'inutile decorso del termine per l'adempimento. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute ai ricorrenti, oltre agli interessi previsti dalla sentenza, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l'incarico di commissario ad acta è obbligatorio, non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione e non dà luogo a compenso quando sia conferito a un dirigente della stessa amministrazione, in quanto rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha inoltre stabilito che il commissario debba depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e ha avvertito che i ritardi nell'esecuzione del titolo e della sentenza possono comportare responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.403,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti dal titolo giudiziale costituisce, nel caso concreto, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente all'amministrazione interessata, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle contemplate da tale legge.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente dal giudice.
art. 26 c.p.a.
Concorre a fondare la condanna alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite a carico dell'amministrazione soccombente.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato analogicamente, con riferimento ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari e alle fasi studio e istruttoria/trattazione, per quantificare le spese processuali.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e l'amministrazione non abbia adempiuto entro il termine previsto per il pagamento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dal titolo, purché tale passaggio in giudicato e l'inutile decorso del termine siano documentalmente provati.
- In presenza di un giudicato recante una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento puntuale e integrale delle somme dovute, comprensive degli accessori riconosciuti dal titolo, assegnando un termine per l'adempimento spontaneo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'eventuale inadempimento dell'amministrazione al termine assegnato; l'incarico può essere conferito a un dirigente o funzionario della stessa amministrazione, con facoltà di delega se espressamente prevista.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta appartiene all'amministrazione resistente, l'attività commissariale non comporta compenso autonomo se rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla disciplina speciale sull'equa riparazione.
- Il commissario ad acta deve depositare atti e documenti nel fascicolo del giudizio esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico secondo la modulistica e le modalità operative stabilite dalla Giustizia amministrativa.
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