Sentenza n. 932/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, secondo la ricorrente, della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica per l’importo di 2.000 euro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione l’importo di 2.000 euro. Il Ministero si è costituito e ha documentato di avere corrisposto la somma il 31 luglio 2024, prima della notificazione del ricorso per ottemperanza, avvenuta l’8 gennaio 2026. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese, precisando che la mancata conoscenza del pagamento era dipesa dal fatto che l’assistita non aveva informato il difensore.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza di riunione con altri due giudizi, ritenendo che la riunione avrebbe determinato un’irragionevole dilazione della definizione del procedimento. Nel merito ha respinto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero aveva già integralmente dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario mediante il pagamento di 2.000 euro il 31 luglio 2024, dunque prima della notificazione del ricorso, avvenuta l’8 gennaio 2026. La circostanza che la ricorrente non fosse stata informata del pagamento dal proprio assistito non incideva sull’avvenuta esecuzione del giudicato né giustificava l’accoglimento della domanda. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, e liquidate in 300 euro oltre oneri e accessori, anche in considerazione della serialità del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato; non può essere accolto quando l’amministrazione abbia già integralmente adempiuto prima della proposizione o notificazione del ricorso.
art. 114 c.p.a.
La controversia è stata trattata e decisa nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è infondato quando l’amministrazione abbia già integralmente eseguito il comando contenuto nel titolo giudiziale prima della notificazione del ricorso, anche se il ricorrente non ne abbia avuto tempestiva conoscenza.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto adempimento dell’amministrazione deve essere valutato in concreto rispetto al contenuto dispositivo del giudicato; il pagamento dell’intero importo riconosciuto dal titolo esclude la sussistenza di una persistente inerzia esecutiva.
- La mancata comunicazione al difensore dell’avvenuto pagamento da parte dell’assistito non altera l’effetto estintivo dell’adempimento già compiuto dall’amministrazione e non rende fondata la domanda di ottemperanza.
- Quando il ricorso per ottemperanza è notificato dopo l’integrale esecuzione del giudicato, le spese possono essere poste a carico del ricorrente secondo il criterio della soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1443/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 326/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 327/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 328/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 109/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1483/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →