Sentenza n. 583/2026 - Roma, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza n. 4212/2024, pronunciata dal T.A.R. Lazio, Sezione II, in data 14 febbraio 2024 e pubblicata in data 1° marzo 2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, comunque ritualmente notificata a Roma Capitale in data 15 novembre 2024, con cui Roma Capitale è stata condannata in via principale, alla restituzione dell’area illegittimamente occupata previo ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento del danno; in via alternativa, ad esercitare l’acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, con il connesso pagamento dei corrispettivi previsti dalla citata disposizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 4212/2024, che aveva ordinato la restituzione delle aree occupate, previo ripristino dei luoghi e risarcimento del danno, salva l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che Roma Capitale non aveva dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato, omettendo sia di restituire le aree previa riduzione in pristino e di corrispondere il risarcimento per l’occupazione illegittima, sia di adottare un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 con il pagamento degli importi dovuti. Ha chiesto inoltre il risarcimento dell’ulteriore danno derivante dall’inottemperanza e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Roma Capitale ha riconosciuto sostanzialmente la mancata esecuzione, riferendo che i fondi necessari per l’acquisizione non erano ancora disponibili.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all’obbligo di esecuzione del giudicato, rilevando il comprovato passaggio in giudicato della sentenza n. 4212/2024 e il palese inadempimento di Roma Capitale, non contestato dall’amministrazione. Ha ordinato al Comune di adempiere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, o dalla notificazione se anteriore, mediante: a) restituzione dei suoli e reintegro nel possesso, previo ripristino dello stato originario, salva l’adozione di provvedimenti di regolarizzazione postuma; b) risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi consensualmente ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., secondo i criteri della sentenza ottemperanda. Il Collegio ha ritenuto opportuno non nominare allo stato un commissario ad acta, lasciando salva la possibilità di una successiva istanza in caso di ulteriore inerzia. Ha respinto la domanda di risarcimento dell’ulteriore danno da ritardata esecuzione, poiché la ricorrente non aveva provato l’illegittimità del comportamento dilatorio, il danno e la colpa dell’amministrazione; tali elementi non possono presumersi per il solo ritardo e il danneggiato deve inoltre avere utilizzato con ordinaria diligenza gli strumenti di tutela contro l’inerzia. Ha respinto anche la penalità di mora, ritenuta eccessivamente afflittiva in considerazione delle difficoltà normative e finanziarie dell’adempimento e del fatto che la sentenza originaria aveva già riconosciuto gli interessi legali di mora. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
L’acquisizione sanante costituisce, secondo la sentenza ottemperanda, un’alternativa alla restituzione del bene occupato illegittimamente, con il pagamento dei corrispettivi previsti dalla disposizione.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Il risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato godimento dell’area deve essere liquidato secondo i criteri stabiliti nella sentenza ottemperanda, anche mediante accordo tra le parti.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando risulti eccessivamente afflittiva in rapporto alle difficoltà dell’adempimento e agli interessi di mora già riconosciuti nel titolo esecutivo.
art. 2043 c.c.
Il danno da mancato tempestivo adempimento di obblighi pubblicistici riconducibili all’esercizio di funzioni amministrative deve essere ricondotto al regime della responsabilità aquiliana.
art. 2697 c.c.
Chi chiede il risarcimento per il ritardo dell’amministrazione deve provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, inclusi danno ingiusto, illegittimità del mancato esercizio della funzione e dolo o colpa.
art. 30, comma 3, c.p.a.
nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti
Il risarcimento da ritardo non è automatico e deve essere escluso quando il danno avrebbe potuto essere evitato mediante l’ordinaria diligenza e l’utilizzo degli strumenti di tutela contro l’inerzia amministrativa.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, quando il giudicato pone in alternativa la restituzione del bene illegittimamente occupato, previo ripristino dei luoghi, e l’acquisizione sanante, l’amministrazione deve comunque adottare tempestivamente una delle soluzioni conformi al titolo, non potendo giustificare l’inerzia con la mera indisponibilità delle risorse finanziarie.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di restituire il bene occupato illegittimamente, previo ripristino dello stato originario, e di corrispondere il risarcimento del danno patrimoniale secondo i criteri fissati dal giudicato, assegnando un termine per l’adempimento.
- Il risarcimento dell’ulteriore danno derivante dalla ritardata esecuzione di un obbligo amministrativo non è conseguenza automatica dell’inottemperanza: il danneggiato deve provare l’illegittimità del comportamento, l’esistenza e l’ingiustizia del danno, il nesso causale e l’elemento soggettivo della responsabilità.
- Ai fini del risarcimento da ritardo, il comportamento dell’amministrazione deve essere valutato anche considerando la diligenza del privato e l’eventuale mancato utilizzo degli strumenti di tutela contro l’inerzia, secondo l’art. 30, comma 3, c.p.a.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alle concrete difficoltà normative e finanziarie dell’adempimento e agli interessi moratori già riconosciuti nel titolo esecutivo, risulti eccessivamente afflittiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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