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Sentenza

Sentenza n. 971/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della determinazione del Direttore di S.C.R. Piemonte del 02.03.2026, nella parte in cui dispone di approvare i verbali e gli esiti delle operazioni di gara e di aggiudicare il Lotto 1 (CIG: B4D45051F6) al RTI Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l. (ora Poliedra Sanità S.r.l.) / G.M. Medica S.r.l. / Attihospital S.r.l / Mec.San Service S.r.l; - della nota della stazione appaltante prot. n. U.0003734.03-03-2026, avente ad oggetto “Gara regionale centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie presenti presso le Aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte (gara SCR n. 084-2024). Lotto 1 - Comunicazione aggiudicazione ex art. 90 comma 1, lett. b) e comunicazione ex art. 36 comma 3 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.”; - della proposta di aggiudicazione, di tutti i verbali di gara, nelle parti censurate in narrativa; - in subordine, del bando, del disciplinare di gara e dei relativi allegati, nelle parti censurate in narrativa; nonché per la declaratoria di inefficacia della convenzione, ove medio tempore stipulata, e degli ordinativi di fornitura, ove nelle more già attivati, e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione della procedura di gara di cui si tratta, con riferimento al lotto 1 di interesse, in favore della ricorrente ed il subentro della stessa nella relativa convenzione e nei contratti attuativi, nonché mediante l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all’adozione degli illegittimi provvedimenti impugnati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202600632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 della gara regionale centralizzata per il servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie, con relativa comunicazione e atti di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, quarta classificata, ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 1 al raggruppamento Poliedra, chiedendo l'annullamento degli atti di gara, la declaratoria di inefficacia della convenzione e degli eventuali ordinativi, nonché il subentro o, in subordine, il risarcimento per equivalente. Il primo motivo censurava la mancata esclusione dell'aggiudicatario per asserita violazione delle prescrizioni del capitolato sul piano formativo del personale: secondo la ricorrente, il raggruppamento non avrebbe garantito almeno 20 ore annue per ciascun componente del presidio, con la ripartizione minima richiesta tra le diverse macrocategorie, e avrebbe indebitamente computato corsi relativi a soft skills e tematiche innovative. Il secondo motivo contestava la comprova del requisito di capacità tecnico-professionale relativo all'esecuzione, nell'ultimo triennio, di un servizio analogo comprendente almeno 20.000 apparecchiature appartenenti ad almeno 50 classi tecnologiche. La ricorrente sosteneva che la capogruppo avesse valorizzato servizi svolti in precedenti raggruppamenti temporanei in misura superiore alla propria quota di partecipazione e senza dimostrare una corrispondenza pro quota tra qualificazione ed esecuzione. Il terzo motivo riguardava la valutazione dell'offerta tecnica: la commissione avrebbe attribuito il punteggio massimo all'offerta del raggruppamento Polygon e penalizzato quella della ricorrente nel sub-criterio relativo all'organizzazione di un magazzino di materiali usurabili, nonostante l'indicazione delle modalità di gestione delle scorte. In via subordinata, il quarto motivo denunciava l'illegittimità del disciplinare per omessa previsione di un criterio premiale per la certificazione della parità di genere. Il quinto motivo censurava il sistema di valutazione delle offerte tecniche, ritenuto prevalentemente fondato su criteri automatici, quantitativi e tabellari, non idonei a individuare la migliore offerta e privi di adeguata verifica della sostenibilità delle prestazioni aggiuntive offerte.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure e prescindendo dall'esame delle eccezioni di inammissibilità. Quanto al piano formativo, la documentazione prodotta dalla stazione appaltante dimostrava il rispetto delle prescrizioni del capitolato. I corsi contestati erano riconducibili alle macrocategorie previste, in particolare all'organizzazione logistica e gestionale per le figure di coordinamento. L'inciso finale dell'art. 6.1 del capitolato, relativo alle figure di coordinamento, è stato interpretato come riferito a entrambi gli obblighi minimi di formazione, sia quello sulle materie da a) a e), sia quello sulla materia f). La valutazione della commissione è stata comunque ricondotta all'ampia discrezionalità tecnica, non sindacabile in assenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento, non ravvisati nel caso concreto. Il secondo motivo è stato respinto perché l'art. 6.4 del disciplinare prevedeva che il requisito dei servizi analoghi fosse posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e non imponeva un calcolo pro quota. Negli appalti di servizi la corrispondenza automatica tra qualificazione e quota di esecuzione non opera, salvo diversa previsione della lex specialis. Le certificazioni delle Aziende sanitarie piemontesi comprovavano inoltre lo svolgimento da parte della capogruppo di servizi riguardanti un numero di apparecchiature ampiamente superiore alla soglia minima. Il terzo motivo è stato respinto perché la stessa ricorrente aveva ammesso di non avere fornito un'elencazione completa dei materiali per tipologia, produttore e modello. La commissione aveva quindi potuto legittimamente attribuire il punteggio sulla base del contenuto dell'offerta. Il limite di 60 pagine previsto dal disciplinare non aveva carattere espulsivo né comportava lo stralcio automatico di allegati, e gli allegati tecnici ulteriori non erano obbligatori ma neppure vietati. La censura sulla parità di genere è stata respinta per carenza di interesse e di lesività concreta: anche l'aggiudicataria e gli altri operatori in graduatoria possedevano la certificazione, sicché l'introduzione del criterio premiale non avrebbe modificato la graduatoria né consentito alla ricorrente di conseguire l'utilità perseguita. Il TAR ha richiamato il principio di conservazione degli atti e il principio del risultato. È stata infine respinta la censura sui criteri di aggiudicazione, poiché il disciplinare distingueva correttamente tra criteri discrezionali, quantitativi e tabellari, associando ciascuna tipologia a caratteristiche dell'offerta coerenti con la relativa modalità di valutazione. L'art. 108 del d.lgs. 36/2023 non esclude l'impiego di parametri quantitativi o automatici, purché connessi all'oggetto dell'appalto e idonei a garantire il confronto concorrenziale. La verifica di alcune prestazioni dichiarate può essere effettuata in fase esecutiva. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.500 euro, oltre accessori, in favore di ciascuna di S.C.R. Piemonte, Polygon e Poliedra; spese compensate nei confronti del Consorzio Mediterraneo.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti; la rinuncia alla domanda cautelare non impedisce al giudice di adottarla.

  • art. 120 c.p.a.

    La causa è stata trattata secondo il rito relativo alle controversie concernenti le procedure di affidamento di contratti pubblici; le parti sono state avvisate della possibile definizione con sentenza semplificata.

  • art. 107 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa doverosità dell'esclusione dell'aggiudicatario; la censura è stata respinta perché l'offerta formativa risultava conforme al capitolato.

  • art. 95 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla verifica dell'offerta e dei requisiti; il giudice ha ritenuto legittima la verifica effettuata dalla stazione appaltante.

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della contestazione relativa alla qualificazione dell'aggiudicatario; la censura è stata respinta.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione ai requisiti di partecipazione e capacità tecnico-professionale; il requisito dei servizi analoghi risultava comprovato dal raggruppamento nel suo complesso.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Attribuisce alla stazione appaltante ampia discrezionalità nella predeterminazione dei criteri di aggiudicazione, purché connessi all'oggetto dell'appalto e idonei a consentire il confronto concorrenziale; non vieta criteri quantitativi o tabellari automatici.

  • art. 68 d.lgs. 36/2023

    Nel richiamo alla giurisprudenza formatasi anche sotto tale disposizione, il giudice ha escluso l'applicazione automatica della corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione negli appalti di servizi, salvo diversa previsione della lex specialis.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato concorre a sostenere la conservazione degli atti quando l'omissione di un criterio premiale non avrebbe inciso sulla graduatoria né sull'aggiudicazione.

  • art. 46-bis d.lgs. 198/2006

    Richiamato dalla ricorrente quale base dell'obbligo di prevedere un criterio premiale connesso alla certificazione della parità di genere; la censura è stata respinta per assenza di incidenza concreta sulla graduatoria.

  • art. 5 l. 162/2021

    Richiamato insieme alla disciplina sulla certificazione della parità di genere; l'omessa previsione del criterio non risultava lesiva nel caso concreto.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato per la domanda subordinata di risarcimento per equivalente, rimasta assorbita dal rigetto dell'impugnazione.

  • art. 124 c.p.a.

    Invocato per le domande di tutela in forma specifica e di subentro, non accolte per il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Negli appalti di servizi, quando la lex specialis stabilisce che un requisito di servizi analoghi debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e non prevede un criterio pro quota, la stazione appaltante può valutare l'esperienza complessiva del raggruppamento senza ridurla aritmeticamente in base alle quote di partecipazione a precedenti raggruppamenti.
  • Negli appalti di servizi la regola della corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione non opera automaticamente, salvo che il bando o il disciplinare introducano espressamente una diversa regola di riparto.
  • Le clausole del capitolato che impongono un monte ore formativo minimo devono essere interpretate secondo la loro struttura complessiva: se l'eccezione riferita alle figure di coordinamento è posta alla fine della previsione, essa può riferirsi a tutti gli obblighi formativi precedenti, quando il testo e la funzione organizzativa della clausola lo rendano coerente.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione di gara resta limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, travisamento dei fatti o errore manifesto; in assenza di tali vizi, la scelta valutativa non può essere sostituita da quella del giudice.
  • I criteri di aggiudicazione possono combinare valutazioni discrezionali, parametri quantitativi e criteri tabellari automatici, purché ciascuna tipologia sia coerente con l'elemento dell'offerta da valutare, connessa all'oggetto dell'appalto e idonea a garantire un confronto concorrenziale.
  • L'omessa previsione di un criterio premiale previsto dalla disciplina sulla parità di genere non determina l'illegittimità utile all'annullamento della gara quando tutti gli operatori rilevanti, compreso l'aggiudicatario, possiedano la certificazione e l'introduzione del criterio non potrebbe modificare la graduatoria o attribuire al ricorrente l'utilità perseguita.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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