Sentenza n. 4435/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza nr. 799/2025 emessa dal Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro, pubblicata in data 16 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 799/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta del docente per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 799/2025, pubblicata il 16 dicembre 2025 e notificata al Ministero il 22 dicembre 2025. La pronuncia, passata in giudicato, aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per 500 euro annui per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, per complessivi 2.000 euro. La ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto procedibile, essendo decorso dalla notifica della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Nel merito, il TAR ha accolto la domanda: la spettanza delle somme risultava documentata e il Ministero non aveva dedotto di avere adempiuto. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza i 2.000 euro riconosciuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati per lo stesso titolo. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione; il commissario dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 60 giorni e determinare l’importo residuo dovuto. Non è previsto compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il ricorso è procedibile in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza.
art. 114 c.p.a.
Per l’effetto, va dichiarata l’inottemperanza dell’intimato Ministero, a cui va assegnato un termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente sentenza per l’accredito alla parte ricorrente degli importi sopra indicati, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati i per il predetto titolo.
Accertata l’inottemperanza al giudicato, il giudice dispone le misure necessarie alla sua esecuzione, fissando un termine per l’adempimento e nominando un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza contro un’amministrazione è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 del d.l. 669/1996.
- Quando la spettanza delle somme stabilite da una sentenza passata in giudicato è documentata e l’Amministrazione non allega di avere adempiuto, il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza e ordina il pagamento entro un termine, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che l’intervento sia attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento e fissando il termine per l’esecuzione dell’incarico.
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