Sentenza n. 895/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 1117/2025 del Tribunale di Catania – sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, che aveva condannato in solido le amministrazioni al pagamento di € 4.972,45, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva prestato servizio come assistente tecnico presso un istituto comprensivo, con contratto a tempo determinato dal 6 aprile 2020 al 30 giugno 2020. La Ragioneria Territoriale dello Stato aveva effettuato trattenute mensili, complessivamente pari a € 4.972,45, ritenendo che il contratto fosse riconducibile a una supplenza breve e che il relativo trattamento economico dovesse gravare sulla scuola. Il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, con sentenza notificata e successivamente passata in giudicato, aveva accertato il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme e condannato in solido il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’istituzione scolastica al pagamento dell’importo, al lordo delle ritenute previdenziali, oltre accessori. Poiché le amministrazioni non avevano provveduto al pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era stata regolarmente notificata con formula esecutiva via PEC il 13 marzo 2025, che era passata in giudicato in assenza di appello e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza di motivi giustificativi dell’inadempimento, ha dichiarato persistente l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al titolo, compresa la liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio di coordinamento e di segreteria del Ragioniere Generale dello Stato, autorizzandolo a delegare l’incarico a un funzionario idoneo. Il commissario dovrà insediarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato e provvedere entro i successivi sessanta giorni. Le spese del giudizio, pari a € 650,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto ritualmente proposto poiché, oltre al passaggio in giudicato del titolo, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Indicato nella sentenza del giudice ordinario presupposta quale criterio per la corresponsione degli accessori sul credito riconosciuto.
art. 22 l. n. 724/1994
Richiamato dalla sentenza presupposta insieme all’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 per la determinazione degli accessori dovuti.
art. 2 d.m. 30 maggio 2002
Richiamato per il calcolo dell’eventuale compenso spettante al commissario ad acta.
artt. 49 ss. d.P.R. n. 115/2002
Richiamati per la disciplina del compenso del commissario ad acta.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Il compenso del commissario deve essere richiesto mediante parcella entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale posto in esecuzione sia stato regolarmente notificato, sia passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione.
- In presenza di un titolo giudiziale definitivo che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di una somma e di un persistente inadempimento non giustificato, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, compresi gli accessori ivi dovuti.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva qualora l’amministrazione non esegua il titolo entro il termine assegnato.
- Il commissario ad acta può essere autorizzato dal giudice a delegare l’incarico a un funzionario idoneo dell’ufficio di appartenenza, restando soggetto ai termini e alle modalità stabiliti nella decisione di ottemperanza.
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