Cassazione Penale, Sentenza n. 34412/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del DASPO e dell'obbligo di presentarsi in ufficio di polizia durante le partite della S.S. MACERATESE 1922. Dedotte quattro censure: 1) violazione del termine dilatorio di 48 ore (convalida intervenuta prima del decorso del termine, comprimendo il tempo per difendersi); 2) carenza di motivazione circa le ragioni di urgenza giustificanti l'imposizione dell'obbligo di presentazione; 3) vizio di motivazione circa la ritenuta pericolosità del ricorrente (motivazione apparente); 4) illegittimità dell'estensione dell'obbligo anche alle partite amichevoli.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza: la convalida anticipata può determinare nullità ma solo se l'interessato dimostra un concreto pregiudizio derivante dall'inosservanza del termine dilatorio; nel caso di specie il ricorrente non ha documentato alcuna attività difensiva nel periodo né un pregiudizio concreto, per cui la censura è infondata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto assorbente la mancata indicazione della manifestazione sportiva concreta rispetto alla quale l'obbligo sarebbe stato eseguito; l'invalidità per carenza di motivazione sussiste solo se l'obbligo è stato effettivamente eseguito prima della convalida. Sul terzo motivo la motivazione del G.i.p. è stata ritenuta adeguata: sono stati valutati il lancio di sassi, il tentativo di sfondamento dei cancelli, la manifesta assenza di controllo del BAIONI e i precedenti DASPO (2013, 2017 e dicembre 2023). Sul quarto motivo la Corte ha confermato che il divieto con obbligo di presentazione può legittimamente riguardare anche incontri "amichevoli" purché programmati e pubblicizzati in modo da essere conoscibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401
La disposizione autorizza il Questore ad imporre il divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive e, contestualmente, l'obbligo di presentazione all'autorità di polizia; la Corte conferma che tale misura può estendersi anche a incontri amichevoli se programmati e pubblicizzati
codice di procedura penale
art. 178, comma 1, lett. c
L'articolo è richiamato in relazione ai diritti di intervento dell'interessato nel procedimento; la violazione del termine dilatorio può ledere tale diritto
codice di procedura penale
Stabilisce le condizioni di rilevabilità delle nullità; la nullità derivante dall'inosservanza del termine dilatorio è di ordine generale e, quindi, deducibile alle condizioni previste dall'art. 182 (necessità di interesse concreto del ricorrente)
Massime di principio
- La convalida del provvedimento imposta dal Questore prima dello scadere delle 48 ore può integrare una nullità, ma il soggetto interessato deve provare un pregiudizio concreto causato dall'anticipata convalida; la mera violazione formale del termine non è sufficiente.
- Per censurare la carenza di motivazione in ordine all'urgenza dell'obbligo di presentazione è necessario dimostrare che l'obbligo sia stato effettivamente eseguito nel periodo tra la notifica e la convalida (ad es. che si sia svolta una manifestazione per la quale il soggetto è stato chiamato a presentarsi).
- La valutazione della pericolosità si fonda su fatti specifici (comportamenti violenti, tentativi di sfondamento, reiterazione di condotte) e su precedenti DASPO: tali elementi, se documentati, possono legittimare la misura.
- Il DASPO con obbligo di presentazione può riguardare anche incontri "amichevoli" se essi sono programmati e pubblicizzati in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato e se sussistono esigenze di prevenzione della violenza.
- Chi impugna deve indicare un interesse concreto, attuale e verificabile a far valere la viziosa disposizione (non basta lamentare un pregiudizio astratto); per esito favorevole occorre dimostrare come l'irregolarità abbia impedito l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
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