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Sentenza

Sentenza n. 659/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 11.12.2024, n. 1266, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 11 dicembre 2024, n. 1266, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Genova, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, con riferimento agli anni 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannando il Ministero al rilascio della carta e all’accredito complessivo di € 2.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento e senza fornire la prova dell’esecuzione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Il Ministero, pur costituito, non ha dimostrato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal giudicato, in violazione dell’onere probatorio posto dall’art. 2697 c.c. Il Collegio ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente la carta del docente e di accreditarvi € 2.500,00, oltre ai relativi accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata inoltre applicata un’astreinte di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento o, in mancanza, fino all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato ove versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente, in caso di inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato, la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione prima dell’avvio dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 2697 c.c.

    Il Ministero, che aveva dedotto o avrebbe dovuto dimostrare l’adempimento del giudicato, non ha assolto al relativo onere probatorio, non avendo contestato né provato l’esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all’amministrazione inadempiente il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare integrale esecuzione al giudicato.
  • Quando il titolo esecutivo impone all’amministrazione non soltanto il pagamento di una somma, ma anche l’adozione di un’attività ulteriore, quale l’emissione di un documento o beneficio amministrativo, è ammissibile fissare un termine per l’adempimento e applicare un’astreinte per ogni giorno di ritardo.
  • La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione costituita in giudizio, unitamente all’assenza di prova dell’esecuzione del titolo, consente di ritenere non adempiute le obbligazioni risultanti dal giudicato, secondo le regole sull’onere della prova.
  • In caso di perdurante inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva entro un termine decorrente dalla comunicazione dell’inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

Testo integrale

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