Sentenza n. 10510/2026 - Roma, Sezione 3B
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 3989/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Capaccioli, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 13663/2024, pubblicata in data 02.04.2025, notificata in data 20.05.2025, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che imponeva l'attuazione del decreto di ricostruzione della carriera, l'inquadramento nella fascia stipendiale 9-14 dal 1° ottobre 2022 e il pagamento di € 4.138,16, oltre ratei di tredicesima e interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, notificata e passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero a dare attuazione al decreto di ricostruzione della carriera, riconoscendo l'inquadramento nella fascia stipendiale 9-14 con decorrenza dal 1° ottobre 2022 e pagando € 4.138,16, oltre ai ratei di tredicesima mensilità e agli interessi legali. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza dimostrare l'avvenuto adempimento né indicare circostanze ostative sopravvenute.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso di ottemperanza, rilevando che il giudicato era comprovato e che il Ministero non aveva provato l'adempimento del comando giudiziale. Richiamando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore e l'art. 64 c.p.a., il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché il ritardo non era ritenuto sufficientemente ampio da dimostrare una carente volontà di adempiere e l'astreinte non sarebbe stata equa, anche in considerazione dell'estensione del contenzioso. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 600, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, la somma dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la domanda di penalità è stata respinta per ragioni di equità e per l'insufficiente ampiezza del ritardo.
art. 64 c.p.a.
È stato richiamato a fondamento della valutazione dell'onere probatorio; l'Amministrazione, che non aveva dimostrato l'adempimento del giudicato né allegato circostanze ostative, è stata ritenuta inadempiente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta provati l'esistenza, il contenuto e il passaggio in giudicato del titolo esecutivo, l'Amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento o indicare specifiche circostanze sopravvenute che impediscano l'esecuzione; la mera costituzione in giudizio non è sufficiente.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, senza compenso, in caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: può essere negata quando il ritardo non denoti una persistente e carente volontà di adempiere o quando, alla luce delle circostanze concrete, la misura non risulti equa.
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