Cassazione Civile, Ordinanza n. 19862/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società di riscossione ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato due intimazioni di pagamento e le relative cartelle presupposte. La controversia nasceva dalla contestazione della ritualità delle notifiche di due cartelle: per la prima, la CTR aveva rilevato che, dopo il deposito presso la casa comunale per irreperibilità relativa, non risultava ricevuta la raccomandata informativa; per la seconda, aveva ritenuto che, dopo vari tentativi di notifica in cui il destinatario era risultato sconosciuto, il deposito presso la casa comunale fosse stato eseguito senza adeguato e recente riscontro anagrafico e che la raccomandata informativa non fosse stata consegnata perché il destinatario risultava trasferito. Con l’unico motivo di ricorso la società deduceva violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 60 d.P.R. 600/1973 e 140 c.p.c., sostenendo che le notifiche fossero valide perché eseguite presso l’indirizzo di residenza risultante dagli atti, con deposito, affissione dell’avviso e spedizione della raccomandata informativa; aggiungeva che fosse irrilevante l’esito negativo della raccomandata e che gravasse sulla contribuente l’onere di dimostrare una diversa residenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l’operato della CTR, che aveva distinto tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta. In base alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata, nei casi di irreperibilità relativa la notifica della cartella segue l’art. 140 c.p.c. e richiede il perfezionamento degli adempimenti ivi previsti, compreso il ricevimento della raccomandata informativa o, in alternativa, il decorso del termine di giacenza; nei casi di irreperibilità assoluta si applica invece il diverso schema dell’art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973, previo svolgimento di ricerche idonee ad accertare che il destinatario non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale. La CTR, con motivazione ritenuta coerente, aveva escluso i presupposti dell’irreperibilità assoluta e aveva valorizzato il mancato buon esito della raccomandata informativa. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La società ha dedotto la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma richiamata per la notificazione della cartella di pagamento; dopo le pronunce costituzionali va letta distinguendo tra irreperibilità relativa e assoluta.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per l'irreperibilità assoluta del destinatario si applica il modello notificatorio previsto dalla lettera e), previo accertamento dell'effettiva mancanza di abitazione, ufficio o azienda nel Comune.
art. 140 c.p.c.
Nei casi di irreperibilità relativa la notifica richiede tutti gli adempimenti previsti, incluso l'inoltro e la ricezione della raccomandata informativa, oppure il decorso di dieci giorni dalla spedizione secondo la lettura costituzionalmente orientata.
art. 3 Cost.
Richiamato nel riepilogo della Corte costituzionale come parametro violato dalla disciplina che trattava in modo diverso situazioni omogenee.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Utilizzato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nella notificazione della cartella di pagamento occorre distinguere tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta del destinatario, perché a ciascuna situazione corrisponde un diverso schema legale.
- In caso di irreperibilità relativa, la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario solo con il ricevimento della raccomandata informativa o, se precedente, con il decorso del termine di compiuta giacenza; la sola spedizione non basta.
- In caso di irreperibilità assoluta, prima di applicare il regime notificatorio speciale, il notificatore deve svolgere ricerche idonee ad accertare che il destinatario non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale.
- La validità della notifica non può essere affermata in astratto sulla sola base del deposito presso la casa comunale o della spedizione della raccomandata, ma va verificata in concreto alla luce del corretto presupposto notificatorio prescelto e degli esiti effettivi degli adempimenti.
- Se il giudice di merito accerta che non ricorrono i presupposti dell'irreperibilità assoluta e che la raccomandata informativa non è stata ricevuta, la notificazione della cartella può essere dichiarata nulla, con conseguente invalidità degli atti presupposti e consequenziali.
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