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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3015/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 19/03/2024, che aveva confermato la condanna di Maini per il reato di cui all'art. 495 comma 1 c.p. per aver attestato falsamente, in una dichiarazione sostitutiva di certificazione destinata all'Ufficio Rilascio Colloqui della casa di reclusione di Augusta, di non avere precedenti penali. Il ricorrente ha dedotto: (1) errore di qualificazione giuridica, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta al più lieve art. 483 c.p.; (2) vizio motivazionale per omessa valutazione/riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sono stati depositati anche motivi nuovi successivi che insistevano sulla riqualificazione ai sensi dell'art. 483 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 495 comma 1 c.p., richiamando l'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e la consolidata giurisprudenza di legittimità che considera le dichiarazioni sui precedenti penali come "qualità personali" rientranti nel paradigma dell'art. 495 c.p., più specializzante rispetto all'art. 483 c.p. Ha inoltre escluso che la fattispecie dovesse ricadere in quella dell'art. 496 c.p. per ragioni esplicitate in sentenza (rilevanza della funzione autoritativa/attestativa della dichiarazione verso la pubblica amministrazione e la gestione dei colloqui in carcere). Sul punto delle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito ha fornito un congruo riferimento motivazionale agli elementi considerati decisivi per negarne il riconoscimento. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 495 comma 1 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la falsa attestazione riguardante l'assenza di precedenti penali in una dichiarazione sostitutiva sia riconducibile a questo articolo, trattandosi di dichiarazioni su "qualità personali" con impatto sulle funzioni amministrative.

  • art. 483 cod. pen.

    Norma sul falso in atti che attiene più genericamente a "fatti"; la Corte ha escluso la riqualificazione del fatto sotto questo articolo perché la dichiarazione riguardava qualità personali e rientrava nel più specifico art. 495 c.p.

  • art. 496 cod. pen.

    Riferita alle false dichiarazioni rese al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio: la Corte ha distinto quest'ipotesi da quella di cui all'art. 495 c.p., riservando l'art. 496 ai casi slegati dall'esercizio di poteri autoritativi/attestativi amministrativi.

  • D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46

    Disciplina la dichiarazione sostitutiva di certificazione e include l'affermazione di non avere riportato condanne penali tra le "stati, qualità personali e fatti" che possono essere autocertificati; la Corte lo ha usato per inquadrare la natura della dichiarazione come attinente a "qualità personali".

  • D.L. n. 92 del 2008, art. 1 comma 1 lett. b) ter

    Modifica normativa che ha inciso sulla necessità di trasposizione della falsa dichiarazione in atto pubblico; la Corte ha ritenuto superato il vincolo formale e ha ampliato l'ambito operativo dell'art. 495 c.p.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 111 del 5 giugno 2023

    [...] La punibilità delle false dichiarazioni relative alle "qualità della propria o dell'altrui persona" ai sensi dell'art. 495 cod. pen. deve ritenersi non in contrasto con l'art. 24 Cost. soltanto ove la persona sottoposta alle indagini o imputata abbia previamente ricevuto l'avvertimento circa il suo diritto a non rispondere ai sensi dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen.; restando poi libero il legislatore di valutare se estendere la non punibilità anche all'ipotesi in cui l'interessato, avendo ricevuto l'avvertimento, renda comunque dichiarazioni false allo scopo di evitare conseguenze a sé pregiudizievoli nell'ambito del procedimento e poi del processo penale [...].

    La Corte ha richiamato il principio costituzionale relativo al diritto di non rispondere e al rispetto delle garanzie difensive, ma ha anche confermato che le informazioni sulle condanne rientrano nelle "qualità personali" rilevanti ai fini dell'art. 495 c.p.; la circostanza incide soprattutto nell'ambito degli interrogatori, non delle autocertificazioni amministrative.

  • art. 76 D.P.R. 445/2000

    Prevede le conseguenze penali per le false dichiarazioni rese nelle autocertificazioni; richiamato per sottolineare che l'autocertificazione comporta assunzione di responsabilità penale.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorso aveva denunciato vizi di motivazione ai sensi di queste lettere, ma la Corte ha ritenuto i motivi aspecifici o infondati.

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di enunciazione dei motivi nella cassazione: il ricorso rispettava i limiti di necessità ma non era fondato nella sostanza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente.

Massime di principio

  • La falsa dichiarazione riguardante l'assenza di precedenti penali in una dichiarazione sostitutiva diretta alla pubblica amministrazione è in genere qualificata come reato previsto dall'art. 495 comma 1 c.p., poiché attiene alle "qualità personali".
  • La distinzione tra art. 495 c.p. e art. 483 c.p. si basa sulla natura della dichiarazione ("qualità personali" vs "fatti") e sulla specialità della tutela quando la menzogna incide sulle funzioni autoritative/attestative della pubblica amministrazione.
  • La modifica normativa e la giurisprudenza hanno ampliato l'ambito di operatività dell'art. 495 c.p., non richiedendo più la trasposizione in atto pubblico per ritenere integrato il reato quando la dichiarazione mendace influenza l'attività amministrativa.
  • Nel valutare il diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito non deve necessariamente esaurire tutti gli elementi favorevoli; basta un congruo e pertinente riferimento agli elementi decisivi che giustificano il diniego.
  • Le garanzie difensive relative al diritto di non rispondere e agli avvertimenti (art. 64 c.p.p.) sono rilevanti soprattutto nelle dichiarazioni assunte in sede investigativa o giudiziaria; la loro portata rispetto alle autocertificazioni amministrative è diversa e non esclude automaticamente la rilevanza penale delle false autocertificazioni.
  • Motivi nuovi depositati tardivamente o non congruentemente con le regole di impugnazione rischiano l'inammissibilità o la scarsa considerazione se non incidono sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando la dichiarazione ha una funzione strumentale rispetto a controlli amministrativi (es. ammissibilità dei colloqui in carcere) la sua mendacità può essere ritenuta rilevante ai fini penali per il reato di cui all'art. 495 c.p.

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