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Sentenza

Sentenza del 04/11/2016 n. 22437 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento e della successiva cartella di pagamento. Gli atti impositivi erano fondati sui parametri previsti dalla Legge n. 549 del 1995, art. 3, comma 184. La CTR aveva ritenuto insufficiente la motivazione dell'avviso, poiché basato esclusivamente sul calcolo matematico dei parametri e privo degli ulteriori elementi necessari a giustificare le presunzioni e a consentire un'adeguata difesa della contribuente.

La decisione

Nel corso del giudizio l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che la contribuente aveva presentato una domanda regolare di definizione della lite e aveva versato le somme necessarie al perfezionamento della procedura prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha compensato integralmente le spese di giudizio. La Corte non ha deciso nel merito la questione relativa alla sufficienza della motivazione dell'accertamento.

Norme richiamate

  • Legge n. 549 del 1995, art. 3, comma 184

    La disposizione costituiva la base normativa dei parametri utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per l'accertamento. Secondo la CTR, il mero calcolo parametrico non era sufficiente, da solo, a motivare adeguatamente l'avviso.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12

    La norma consentiva il perfezionamento della definizione della lite mediante la presentazione della domanda e il pagamento delle somme dovute, determinando il venir meno della materia del contendere.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 8

    La definizione della lite comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    In caso di estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate tra le parti.

Massime di principio

  • Quando, durante un giudizio tributario, la controversia viene definita mediante una procedura di regolarizzazione o definizione agevolata validamente perfezionata, il giudice dichiara normalmente l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
  • La definizione della lite può impedire una decisione sul merito delle contestazioni originarie: in questo caso la Corte non stabilisce definitivamente se l'accertamento fosse motivato correttamente o meno.
  • La cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in presenza di una definizione sopravvenuta della controversia, serve a rimuovere una decisione non più attuale e non implica necessariamente che il ricorrente abbia vinto nel merito.
  • Gli accertamenti fondati su parametri o presunzioni non dovrebbero limitarsi al risultato matematico, ma devono indicare gli elementi concreti che giustificano l'applicazione dei parametri e consentono al contribuente di difendersi.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare sia la validità formale della definizione della lite sia l'integrale pagamento delle somme dovute; solo il perfezionamento della procedura consente, di regola, la dichiarazione di estinzione del giudizio.

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