Sentenza n. 6487/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di “Annullamento in Autotutela ex L. 241/90 e ss.mm.ii.” prot. n. 135308 dell’8.8.2024, emesso da Roma Capitale, Municipio Roma I Centro, Direzione Tecnica U.O. Edilizia Privata, Ambito 2, comunicato con PEC in pari data al tecnico incaricato dall’odierna ricorrente; - della “Comunicazione di avvio ex art.10 bis L 241/1990 del procedimento di annullamento in autotutela” inviata in data 22.07.2024 e prot. n. CA/124869, entrambi nei confronti della SCIA prot. CA/2023/123726 del 22.06.2023 per l’unità immobiliare sita in Via Borgognona, n.10, piano terra; - nonché di tutti gli altri atti relativi alla procedura in autotutela de quo, antecedenti, preliminari, presupposti, conseguenziali e/o successivi o comunque connessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “Ristorante Nino” s.r.l. il 15.10.2024 - dell’atto dell’U.O. Amministrativa e Affari Generali, Ambito Centro Storico Ufficio Somministrazioni e Pubblici Esercizi, del Municipio I di Roma Capitale da cui risulta “chiusa negativamente per mancato riscontro da parte della Ristorante Nino S.r.l.” la “richiesta di conformità prot. n. CA/136653 predisposta in data 12.8.24” Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “Ristorante Nino” s.r.l. l’11.11.2024 - dell’atto dell’UO Tecnica resistente, prot. CA|159245 del 12.9.2024, denominato “Recepimento Osservazioni a seguito di Annullamento in autotutela ex L. 241/90 e ss.mm.ii. prot. CA/2024/135308 della S.C.I.A. prot. CA/2023/123726 del 22/06/2023” Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “Ristorante Nino” s.r.l. il 19.2.2025: - della determinazione dirigenziale del 7.2.2025 di inibizione degli effetti della SCIA prot. n. CA/110193 del 26.6.2024 e divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a carico del locale gestito dalla società ricorrente sito in Roma, via Borgognona nn. 9/10/11; - degli atti presupposti tra cui la nota prot. n. CA/2025/20299 del 5.2.2025 della Direzione Tecnica del Municipio I di Roma in riscontro alla nota prot. n. CA/9869 del 21.1.2025 della U.O. SUAP del medesimo Municipio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di annullamento in autotutela e successivi atti amministrativi incidenti sulla SCIA edilizia e sull’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso un locale sito in Roma, via Borgognona
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento di Roma Capitale dell’8 agosto 2024 recante l’annullamento in autotutela della SCIA edilizia presentata per l’unità immobiliare sita in via Borgognona n. 10, nonché la comunicazione di avvio del relativo procedimento e gli atti connessi. Con il primo atto di motivi aggiunti ha impugnato l’atto con cui era stata chiusa negativamente, per mancato riscontro della società, una richiesta di conformità. Con il secondo atto di motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento di recepimento delle osservazioni relativo all’annullamento in autotutela della SCIA. Con il terzo atto di motivi aggiunti ha impugnato la determinazione dirigenziale del 7 febbraio 2025, recante l’inibizione degli effetti di una successiva SCIA e il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il locale sito in via Borgognona nn. 9, 10 e 11, oltre agli atti presupposti. Il testo non espone specifici vizi di legittimità dedotti dalla ricorrente, poiché la decisione è intervenuta per ragioni sopravvenute senza esame del merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere e, per il resto, improcedibili i gravami per sopravvenuta carenza di interesse. In particolare, quanto al terzo atto di motivi aggiunti del 19 febbraio 2025, la cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché il provvedimento impugnato, recante il divieto di somministrazione di alimenti e bevande presso il locale di via Borgognona n. 11, era stato dapprima sospeso dal Collegio in sede cautelare e successivamente revocato con una nuova determinazione dirigenziale. Quanto alle restanti impugnazioni, il giudice ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della società a una decisione di merito, senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti contestati. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti per la sussistenza di giusti motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento, senza che il testo espliciti uno specifico profilo interpretativo ulteriore.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela; la sentenza non ne esamina il merito.
l. 241/1990
È richiamata quale disciplina dell’annullamento in autotutela e della comunicazione procedimentale, senza esame della legittimità sostanziale degli atti.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato viene revocato nel corso del giudizio, la controversia relativa a tale atto può essere dichiarata cessata per sopravvenuta carenza dell’oggetto del contendere, se non residua un interesse alla decisione.
- La sospensione cautelare e la successiva revoca del provvedimento impugnato possono determinare la cessazione della materia del contendere limitatamente all’impugnazione di tale provvedimento.
- Le ulteriori impugnazioni devono essere dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente non conserva un interesse concreto e attuale a una pronuncia di merito.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere o di improcedibilità non comporta una valutazione sulla legittimità degli atti impugnati; le spese possono essere integralmente compensate in presenza di giusti motivi.
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