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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38665/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere nei confronti del Fiore relativamente a più capi: partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis, commi 1-5 c.p.) per il ruolo di addetto alle comunicazioni e alla raccolta della cassa comune del "clan Licciardi" (fatti fino a dicembre 2019); estorsione ai danni di Esposito Ciro (capo 5) e tentativo di estorsione ai danni di Petriccione Luigi, "Giorgio" (capo 9). Il ricorso per cassazione deduceva violazione di norme sostanziali e processuali (artt. 416-bis, 629, 110, 56 c.p.; artt. 192, 273, 274, 275 cod. proc. pen.; art. 606 cod. proc. pen. per i motivi di impugnazione), lamentando in particolare: insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; eccessiva valorizzazione di singole intercettazioni e di annotazioni di servizio; errata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; mancato esame dell'ipotesi di misure meno afflittive e della "time silence" (tempo trascorso rispetto ai fatti) per superare la presunzione di pericolosità ex art. 275 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la valutazione della gravità indiziaria, fornendo elementi concreti (intercettazioni, immagini di videosorveglianza, dichiarazioni di collaboratori) che legano il Fiore al clan Licciardi e documentano il suo ruolo e la continuità dei rapporti fiduciari. Le doglianze difensive sono state valutate come generiche o non confrontate con i passaggi motivazionali specifici dell'ordinanza; la Cassazione ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sulle interpretazioni delle intercettazioni salvo manifesta illogicità, e ha considerato corretta l'applicazione del principio secondo cui il decorso del tempo non supera automaticamente la presunzione di esigenze cautelari quando sussistono elementi di perdurante adesione al sodalizio. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata applicata per contestare l'appartenenza al clan Licciardi; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la presenza di gravi indizi di partecipazione, valorizzando intercettazioni, immagini e dichiarazioni di collaboratori per dimostrare rapporti stabili e ruolo fiduciario

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata nelle imputazioni collegabili a delitti aggravati dall'associazione mafiosa; la valutazione delle circostanze aggravanti è stata ritenuta congruamente motivata dal tribunale del riesame

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sulle estorsioni; il giudice ha ritenuto sussistenti gravi indizi per gli episodi contestati sulla base di intercettazioni, annotazioni dei carabinieri e della ricostruzione probatoria complessiva

  • art. 110 cod. pen.

    Applicato in chiave di concorso di persone nel reato estorsivo: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale circa il contributo concorsuale del ricorrente anche se non sempre primo interlocutore

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione al tentativo (capo 9); la valutazione della disponibilità a compiere il reato è stata sostenuta dalla prova indiziaria ricostruita dal riesame

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulle intercettazioni; la Corte ha ricordato che l'interpretazione e la valutazione dei contenuti intercettati rientrano nel sindacato di merito e non in quello di legittimità se non per manifesta illogicità

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sul trattamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato congruamente le dichiarazioni nel contesto probatorio complessivo

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la prova testimoniale e la valutazione degli elementi difensivi per superare la presunzione; la Cassazione ha ritenuto inammissibili le doglianze difensive che non hanno indicato elementi concreti tali da superare la presunzione di esigenze cautelari

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    "quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari"

    La Corte ha ribadito che la presunzione di pericolosità prevista da questo articolo non è automaticamente superata dal decorso del tempo; serve prova concreta e di spessore dell'effettivo allontanamento dal sodalizio per escludere esigenze cautelari

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha evidenziato l'inammissibilità o l'infondatezza di censure generiche che non indicano punti specifici dell'ordinanza impugnata

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiama i requisiti formali della motivazione degli atti cautelari: la Corte ha verificato che il tribunale del riesame abbia dato adeguata esposizione delle ragioni giuridicamente significative

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per l'ordine di enunciazione dei motivi nel ricorso; formalità rispettata nella esposizione dei motivi di cassazione

Massime di principio

  • In cassazione contro misure cautelari il sindacato è limitato: la Corte di legittimità verifica la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non rivede valutazioni di fatto o distinzione delle intercettazioni salvo manifesta illogicità
  • Per contrastare efficacemente una custodia cautelare per associazione mafiosa è necessario indicare puntualmente, nel ricorso, quali passaggi motivazionali sarebbero illogici o contraddittori e produrre elementi concreti che superino la presunzione di pericolosità
  • Le singole intercettazioni, le immagini di videosorveglianza e le dichiarazioni di collaboratori, valutate nel loro insieme, possono costituire valido quadro indiziario di affiliamento e continuità di rapporti anche se nessun elemento isolato appare definitivo
  • Il mero decorso del tempo ("time silence") non basta a escludere le esigenze cautelari ex art. 275 c.p.p.; la difesa deve documentare un effettivo e concreto allontanamento dal sodalizio per ottenere la misura meno afflittiva
  • Le doglianze generiche o non specificamente riferite ai passaggi argomentativi dell'ordinanza sono spesso dichiarate inammissibili o manifestamente infondate: occorre confronto critico e puntuale con le parti dell'ordinanza
  • Quando si contesta la valutazione delle intercettazioni, bisogna dimostrare la manifesta illogicità dell'interpretazione del giudice di merito; altrimenti la valutazione resta prerogativa del giudice di merito
  • Per ottenere la sostituzione della misura cautelare con una meno afflittiva è utile proporre, oltre a critiche sulla gravità indiziaria, elementi probatori alternativi e concreti che escludano il pericolo di fuga, di inquinamento e di reiterazione

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