Cassazione Penale, Sentenza n. 6568/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile D'ISA Angela ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, investito dall'impugnazione della parte civile contro l'assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace, aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e aveva rigettato la richiesta di risarcimento dei danni. Il motivo dedotto è violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi sugli effetti civili rivalutando la responsabilità ai soli effetti civili in seguito all'impugnazione proposta dalla parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato: ha affermato il principio secondo cui, quando l'impugnazione è proposta dalla parte civile, il giudice dell'impugnazione deve valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili anche se l'imputato è stato assolto in primo grado, e può quindi condannare l'imputato al risarcimento o alle restituzioni se ritiene fondata l'impugnazione. Avendo il giudice di appello omesso tale valutazione, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha rinviato al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rimettendo a quest'ultimo anche la pronuncia sulle spese del presente grado.
Norme richiamate
art. 578 cod. proc. pen.
la disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non è, infatti, applicabile allorché appellante o ricorrente sia la parte civile
L'art. 578 disciplina i casi in cui la decisione su restituzioni e risarcimenti richiede una pronuncia di condanna precedente; la Corte interpreta che tale disciplina non impedisce la decisione sugli effetti civili quando l'impugnazione proviene dalla parte civile
art. 576 cod. proc. pen.
l'art. 576 cod. proc. pen., riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda
L'art. 576 viene interpretato come attribuente alla parte civile il diritto a ottenere una pronuncia sul merito della domanda civile indipendentemente dall'esito penale precedente
art. 622 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente il rinvio al giudice civile competente per valore; applicata dalla Corte per disporre il rinvio della questione civile al giudice competente in grado d'appello
Giurisprudenza rilevante (Cass. Sez. 2, sent. 24458 del 22/03/2018 e altre)
"solo in tale ipotesi si richiede che, in presenza di una declaratoria di amnistia o di prescrizione, per decidere agli effetti civili, vi debba essere stata in precedenza una valida pronuncia di condanna alla restituzione o al risarcimento"
La giurisprudenza distingue i casi in cui l'impugnazione è proposta da imputato o PM (richiedendo duplice controllo positivo sulla responsabilità penale) dai casi in cui impugna la parte civile, alla quale deve essere garantita la decisione sul merito degli effetti civili
Massime di principio
- Se l'impugnazione è proposta dalla parte civile, il giudice dell'impugnazione deve valutare la sussistenza della responsabilità ai soli effetti civili anche se nel precedente grado vi è stata un'assoluzione; può quindi condannare l'imputato al risarcimento o alle restituzioni se ritiene fondata la domanda civile.
- Se l'impugnazione è proposta dall'imputato o dal pubblico ministero, per decidere su restituzioni o risarcimenti generalmente è richiesta una pronuncia di condanna precedente (duplice controllo positivo sulla responsabilità penale).
- In presenza di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, la parte civile conserva il diritto ad una decisione in ordine al risarcimento quando è la stessa a proporre l'impugnazione; il giudice non può limitarsi a dichiarare l'estinzione ed escludere automaticamente la decisione sugli effetti civili.
- In caso di omessa pronuncia sugli effetti civili da parte del giudice dell'impugnazione, la Corte di Cassazione può annullare la decisione limitatamente agli effetti civili e rinviare la questione al giudice civile competente per valore per la decisione di merito.
- Prassi operativa consigliata: la parte civile che voglia ottenere il risarcimento deve proporre impugnazione per fare assumere al giudice dell'impugnazione la valutazione della responsabilità limitata agli effetti civili; l'avvocato dovrà richiamare espressamente l'art. 576 e la giurisprudenza che riconosce tale diritto.
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