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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18863/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, da parte del PM, dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva annullato l'ordinanza del GIP di Trapani che aveva applicato la misura del divieto di dimora nei comuni di Trapani e Milazzo a carico di Gianluca Morace. Le imputazioni riguardano, in sintesi: frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e reati connessi alla navigazione in condizioni di sicurezza. L'accusa sosteneva che la Liberty Lines, sotto la direzione generale di Morace, aveva impiegato unità navali non conformi, occultato o minimizzato avarie, annullato corse con effetti sul servizio convenzionato e indotto in errore la pubblica amministrazione al fine di ottenere indennizzi/contributi. Il PM contestava la valutazione del Tribunale del riesame ritenendo che: a) la natura della convenzione e l'incidenza dei costi a carico dell'ente pubblico (60-70%) consentivano l'applicazione dell'art. 356; b) il Tribunale non aveva adeguatamente considerato dichiarazioni di ispettori (RINA), ufficiali della Capitaneria e della Guardia di Finanza, né le intercettazioni che dimostravano la consapevolezza degli indagati; c) il Tribunale aveva trascurato evidenze contrattuali (art. 9 del Capitolato) e la rilevanza dei documenti trasmessi alla Regione che omettevano avarie, omettendo di valutare unitariamente gli elementi indiziari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici hanno ritenuto che: (i) il controllo di legittimità sulla valutazione degli indizi da parte del Tribunale del riesame è limitato e non consente un sindacato di merito; (ii) non vi è vizio motivazionale nei rilievi del Tribunale del riesame: tale organo ha ritenuto insussistente, a livello indiziario, una condizione di complessivo degrado della flotta sulla base del materiale acquisito e dell'assenza di una consulenza tecnica che chiarisse natura e gravità delle avarie non denunciate; (iii) in tema di art. 356 c.p. la Corte ha confermato il principio giurisprudenziale, richiamato dal Tribunale, secondo cui il delitto di frode nelle pubbliche forniture non si applica al caso della concessione di un servizio rivolto all'utenza finale e non direttamente all'ente pubblico contraente; (iv) quanto alla fattispecie di truffa aggravata per percezione di erogazioni pubbliche (art. 640-bis), il Tribunale ha logicamente motivato l'insufficienza degli indizi: mancando una consulenza tecnica non è dimostrata la natura/portata delle avarie, e non è provato che la segnalazione avrebbe legittimato la stazione appaltante a risolvere i contratti. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e resta confermata l'ordinanza del riesame che aveva annullato la misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 356 cod. pen.

    La Corte ha richiamato e condiviso il principio giurisprudenziale secondo cui il delitto di frode nelle pubbliche forniture non si applica quando l'attività svolta dal privato è quella di una concessione di servizio diretta all'utenza finale e non direttamente alla pubblica amministrazione contraente; manca il dualismo soggettivo tipico della "fornitura" pubblica.

  • art. 640-bis cod. pen.

    Ai fini dell'integrazione della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche occorre la dimostrazione, anche a livello indiziario, dell'elemento materiale e dell'effettivo inganno che abbia determinato l'erogazione o il mantenimento dei benefici. L'assenza di una consulenza tecnica sulle avarie e la mancanza di prova che la stazione appaltante avrebbe risolto il rapporto impediscono di ritenere sussistenti gravi indizi.

  • art. 432 cod. pen. (navigazione in condizioni di sicurezza)

    Nel provvedimento di Cassazione non è stato pronunciato un approfondito sindacato sul capo relativo alla sicurezza della navigazione; comunque la Corte evidenzia che, in assenza di perizia tecnica, non può essere stabilita con sufficiente evidenza la natura e la gravità delle criticità tecniche denunciate.

  • Principio giurisprudenziale citato (Sez. 6, n. 28655 del 10/07/2025, Rv. 288459 e riferimenti)

    Al fine di chiarire l'ambito applicativo dell'anorma incriminatrice, è utile evidenziare la differenza che si ha tra l'ipotesi della concessione di servizio e quella dell'appalto di servizi rivolta all'ente. ... Viceversa, nel caso di concessione di servizi, il privato si sostituisce all'ente nella gestione di una determinata attività e la prestazione è diretta all'utenza finale, non all'ente pubblico.

    La giurisprudenza richiamata è stata applicata per escludere l'ambito di applicazione dell'art. 356 c.p. al caso di concessione di servizi resi a favore dell'utenza, ancorché il corrispettivo sia in parte a carico dell'ente pubblico.

Massime di principio

  • Distinguere tra appalto/fornitura e concessione di servizio: l'art. 356 c.p. mira alla frode nelle forniture destinate direttamente all'ente pubblico; se il servizio è una concessione diretta all'utenza finale, l'art. 356 difficilmente si applica.
  • Per sostenere misure cautelari su fatti di natura tecnica (es. avarie, pericoli per la navigazione) è spesso necessaria una consulenza tecnica o evidenze tecniche specifiche per provare la natura e la gravità delle anomalie; la sola sommatoria di dichiarazioni senza riscontro tecnico può non bastare.
  • Nelle accuse di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) è cruciale dimostrare il nesso causale tra la rappresentazione falsa e l'erogazione o il mantenimento del beneficio; l'omissione di dati nei documenti amministrativi deve essere collegata in modo concreto al danno/guadagno pubblico.
  • Il controllo della Cassazione sulle valutazioni del Tribunale del riesame in materia cautelare è limitato: non sostituisce il giudizio di merito ma verifica l'adeguatezza e la congruenza della motivazione rispetto ai canoni logici e giuridici.
  • Per il PM, nell'impugnare ordinanze cautelari, è necessario non limitarsi a contestare le valutazioni di merito ma indicare vizi di diritto o carenze motivazionali nell'argomentazione del giudice che possano essere sindacati in sede di legittimità.

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