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Sentenza

Sentenza n. 310/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento a) dell’ordinanza di R.F.I. S.p.A. n. 057/2024 in data 25 giugno 2024, con la quale, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.P.R. n. 327/2001, è stata disposta l’occupazione temporanea di un’area di proprietà dell’interessato per un periodo di cinque anni - come specificato nel piano particellare grafico-descrittivo allegato al provvedimento - in relazione all’intervento per la realizzazione dell’asse ferroviario Palermo-Catania-Messina, tratta Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna; b) dell’avviso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, ex artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 327/2001, n. 1160/24/SG/fs/pa in data 1 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202401867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di R.F.I. S.p.A. che disponeva, ai sensi dell’art. 49 d.P.R. 327/2001, l’occupazione temporanea quinquennale di aree non soggette a esproprio per la realizzazione di un campo-base dell’asse ferroviario Palermo-Catania-Messina, nonché il relativo avviso di occupazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di occupazione temporanea deducendo, in particolare, difetto di motivazione sulla necessità e strumentalità dell’occupazione rispetto all’opera pubblica; omessa considerazione delle servitù di acquedotto gravanti sul fondo e della fascia di rispetto idraulico; difetto di istruttoria sulle interferenze con le condotte idriche esistenti e in corso di realizzazione; mancato accesso agli atti istruttori; erronea o irragionevole determinazione dell’indennità annua di occupazione, indicata in euro 2.202,94, senza esplicitazione dei criteri di calcolo; rischio di danneggiamento delle condotte, dello strato fertile del suolo e della capacità produttiva del fondo. Le amministrazioni e i soggetti resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero e del Commissario straordinario, l’adeguatezza della motivazione dell’ordinanza mediante il richiamo alla dichiarazione di pubblica utilità e al piano particellare, l’avvenuta considerazione progettuale delle interferenze idriche e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle contestazioni relative alla quantificazione dell’indennità. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto due ordini istruttori per chiarire, da un lato, l’inclusione e comunicazione del piano particellare e, dall’altro, le interferenze tra il campo-base e le condotte di Siciliacque. La documentazione acquisita ha evidenziato l’adozione di una seconda soluzione progettuale, ritenuta idonea a superare l’interferenza censita come IN44, ma il ricorrente ha contestato tale soluzione mediante memorie non notificate e senza proporre ricorso autonomo o motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente escluso la legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Commissario straordinario, non essendo stati loro imputati atti lesivi né atti presupposti dell’ordinanza impugnata. Ha riconosciuto la legittimazione del proprietario a lamentare il rischio di danni alle condotte idriche, poiché la doglianza era riferita al pregiudizio alla consistenza e utilizzabilità del proprio fondo, non alla tutela di interessi altrui. Quanto ai primi due motivi, riguardanti la necessità, strumentalità e adeguatezza istruttoria dell’occupazione nonché le interferenze con le condotte, il Collegio ha rilevato che la seconda soluzione progettuale costituiva un nuovo atto autonomamente lesivo, conosciuto dal ricorrente dopo il deposito della relativa documentazione. Le contestazioni avverso tale nuova soluzione avrebbero dovuto essere proposte con ricorso autonomo o motivi aggiunti notificati; essendo state formulate soltanto in memorie non notificate e non essendo stata riformulata la censura relativa alla violazione dell’art. 49 d.P.R. 327/2001 alla luce delle nuove caratteristiche tecniche, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo ai primi due motivi. Il terzo motivo, relativo all’insufficiente motivazione e alla contestata quantificazione dell’indennità di occupazione temporanea, è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del TAR: le controversie concernenti la determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti ad atti ablativi spettano al giudice ordinario, anche quando la contestazione sia formulata come vizio del provvedimento amministrativo. È stata espressamente riconosciuta la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la scarsa chiarezza del procedimento seguito per risolvere le interferenze tra il campo-base e le condotte idriche.

Norme richiamate

  • art. 49 d.P.R. 327/2001

    occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio

    L’occupazione temporanea deve essere collegata alla realizzazione dell’opera pubblica e mantenersi nei caratteri della necessità, strumentalità e accessorietà; le relative contestazioni devono essere rivolte anche contro gli atti sopravvenuti che modifichino la soluzione progettuale originaria.

  • art. 50 d.P.R. 327/2001

    indennità di temporanea occupazione

    La determinazione dell’indennità di occupazione temporanea non rientra nella cognizione del giudice amministrativo, poiché le controversie sul quantum dell’indennità spettano al giudice ordinario.

  • art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.

    controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità

    La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia espropriativa non comprende le controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti ad atti di natura espropriativa o ablativa.

  • art. 11, comma 3, c.p.a.

    eventuale riassunzione davanti al giudice ordinario

    Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda nei termini previsti.

  • art. 43 c.p.a.

    Le contestazioni rivolte contro un nuovo atto autonomamente lesivo o contro nuove ragioni di illegittimità devono essere proposte mediante motivi aggiunti notificati, non con mere memorie illustrative non notificate.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione o il soggetto attuatore adotta una nuova soluzione progettuale che incide sulle ragioni originarie di impugnazione e presenta autonoma lesività, il ricorrente deve contestarla con un ricorso autonomo o con motivi aggiunti ritualmente notificati; le mere memorie non notificate non ampliano validamente il thema decidendum.
  • La sopravvenuta modifica della soluzione progettuale può determinare la carenza di interesse alla decisione sui motivi riferiti alla configurazione originaria dell’intervento, se il ricorrente non riformula tempestivamente le proprie censure in rapporto al nuovo assetto progettuale.
  • Il proprietario di un fondo è legittimato a dedurre il difetto di istruttoria relativo alle interferenze tra un’opera pubblica e servitù o infrastrutture presenti sul fondo, quando il rischio di danneggiamento delle opere incide direttamente sulla consistenza, utilizzabilità o produttività del bene proprio, anche se la servitù è costituita in favore di un soggetto diverso.
  • Le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell’indennità conseguente a un’occupazione temporanea di natura ablativa appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario; tale questione non può essere trasformata in una censura di legittimità conoscibile dal giudice amministrativo mediante la semplice deduzione dell’assenza o insufficienza dei criteri di calcolo nell’atto.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di espropriazione per pubblica utilità non comprende le controversie concernenti il quantum delle indennità, per le quali resta competente il giudice ordinario, salva la riassunzione del giudizio secondo l’art. 11, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione d'urgenza e temporaneaGiurisdizione e ripartoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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