Cassazione Civile, Ordinanza n. 31175/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore, pronunciata dal tribunale su istanza di un creditore. Il reclamo del fallito era stato inizialmente rigettato, poi cassato con rinvio dalla Corte di cassazione e nuovamente rigettato dalla corte di merito, che aveva accertato la netta prevalenza dell'attività di ricezione, ospitalità e locazione di immobili a terzi rispetto all'attività agricola. Il fallito ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di rinvio, deducendo quattro motivi di doglianza, ma la Corte ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione: poiché il giudizio di rinvio resta fase del procedimento originario disciplinato dall'art. 18 l. fall., la sentenza d'appello doveva essere impugnata entro trenta giorni dalla notificazione, avvenuta il 26 febbraio 2024; il ricorso è stato invece notificato il 24 aprile 2024, oltre il termine.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto che la cassazione con rinvio non introducesse un nuovo procedimento, ma solo una fase ulteriore del giudizio originario di reclamo fallimentare, con conseguente applicazione del termine breve previsto dall'art. 18, comma 12, l. fall. Non sono state regolate le spese per mancata costituzione degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l. fall.
La sentenza resa all'esito del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento va impugnata con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.
art. 394 c.p.c.
Il giudizio di rinvio, pur autonomo, non è un nuovo processo ma una fase ulteriore del procedimento originario, regolata dalle norme processuali ordinarie del giudice di rinvio nei limiti della compatibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il rinvio disposto dalla Corte di cassazione non apre un nuovo giudizio autonomo, ma prosegue il procedimento originario; pertanto, il regime delle impugnazioni resta quello proprio della fase processuale in cui la decisione è stata resa.
- La sentenza pronunciata in sede di rinvio va impugnata nei termini previsti per il rito applicabile al processo originario e, quando la legge prevede un termine breve dalla notificazione, tale termine opera anche dopo la cassazione con rinvio.
- L'inammissibilità per tardività dell'impugnazione può essere rilevata anche d'ufficio quando la data di notificazione della sentenza e quella di proposizione del ricorso evidenzino il decorso del termine perentorio.
- La mancata costituzione degli intimati può esonerare il giudice dalla liquidazione delle spese, ma non incide sulla declaratoria di inammissibilità né sull'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Come è indicizzato
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