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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05852/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia riguarda lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti da un de cuius, iniziata nel 1951 e proseguita tra successive riassunzioni, interventi e consulenze tecniche. In appello erano stati esaminati anche i diritti di terzi su alcune particelle, con esclusione di taluni beni dalla massa da dividere e con divisione finale in due quote principali. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di revoca di un'ordinanza istruttoria che aveva respinto o reso inammissibili numerosi chiarimenti al CTU; 2) omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. di fatti storici asseritamente decisivi, e cioè le vendite di alcuni immobili in corso di causa e il preteso mancato rilievo della proprietà esclusiva del ricorrente su 4/6 del fondo denominato Feudotto, che secondo la sua prospettazione sarebbe stato erroneamente interamente incluso nella massa; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la Corte d'appello avrebbe aderito in modo acritico alla CTU senza affrontare compiutamente le censure sulla formazione delle quote e sulla stima dei beni. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale, contestando invece il criterio di attribuzione della quota di 22/42 loro riconosciuta, sostenendo che avrebbe dovuto essere effettuata per stirpi e non per capi, in presenza di divisione ereditaria per rappresentazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondati o inammissibili tutti e tre i motivi: l'istanza di revoca di un'ordinanza istruttoria non integra omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.; le censure sulle vendite in corso di causa e sulla quota del fondo Feudotto miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità; la motivazione della sentenza d'appello non era apparente, perché la Corte territoriale aveva espresso un'adesione comprensibile e non meramente apodittica alla consulenza tecnica d'ufficio, dando conto dei criteri di individuazione e stima dei beni. È stato invece accolto il ricorso incidentale: la Corte ha corretto la sentenza d'appello nella parte in cui aveva disposto che la quota di 22/42 fosse assegnata ai quattro coeredi per un quarto ciascuno, stabilendo che l'assegnazione dovesse avvenire per stirpi. La decisione è stata resa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate e si è dato atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia riguarda le domande ed eccezioni di merito, non le istanze istruttorie; la mancata considerazione di una richiesta di revoca di ordinanza istruttoria non integra di per sé violazione dell'articolo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge è stata esclusa perché la doglianza relativa all'ordinanza istruttoria non attiene a un'omissione decisoria su domande o eccezioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame è configurabile solo rispetto a fatti storici decisivi; non consente di ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o delle conclusioni tecniche fatte proprie dal giudice di merito.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando manchi un reale percorso argomentativo; non lo è se il giudice espone, anche sinteticamente, le ragioni della propria adesione alla CTU.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte di cassazione può correggere la decisione impugnata nel merito quando la questione di diritto sia definita e non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 469 c.c.

    In presenza di divisione ereditaria con rappresentazione, l'assegnazione della quota ai chiamati deve avvenire per stirpi e non per capi, salvo diversa contestazione o diverso assetto risultante dagli atti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può essere dedotta con riferimento a provvedimenti istruttori o a istanze di integrazione probatoria, perché tali questioni attengono al governo delle prove e non al thema decidendum sostanziale.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando la doglianza, pur formalmente formulata come omissione, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica d'ufficio.
  • Il giudice di merito che aderisce alla consulenza tecnica d'ufficio soddisfa l'obbligo motivazionale se indica, anche sinteticamente, le fonti del proprio convincimento e i criteri tecnici seguiti; non è tenuto a confutare analiticamente ogni rilievo di parte se questi risultano incompatibili con la soluzione recepita.
  • La motivazione è solo apparente quando sia priva di un effettivo supporto argomentativo; non lo è se la sentenza espone le ragioni della decisione e richiama la CTU con indicazione dei punti ritenuti condivisibili.
  • Nella divisione ereditaria con successione per rappresentazione, l'attribuzione delle quote ai discendenti rappresentanti deve avvenire per stirpi, non per capi, quando tale criterio discenda dalla struttura della chiamata e non sia controverso il suo presupposto.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioniProve
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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