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Sentenza

Sentenza n. 13/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di rilascio del titolo di viaggio per stranieri, presentata contestualmente alla domanda di rinnovo del permesso per protezione sussidiaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di protezione sussidiaria, ha chiesto alla Questura di Bergamo il rinnovo del permesso di soggiorno e il rilascio di un nuovo titolo di viaggio. La Questura ha richiesto una dichiarazione della rappresentanza diplomatica del Mali attestante l'impossibilità di ottenere il passaporto nazionale. Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell'art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007, sostenendo che il rilascio del titolo di viaggio conseguirebbe automaticamente al riconoscimento della protezione sussidiaria; in subordine, ha affermato che sarebbe sufficiente la sussistenza di fondate ragioni che impediscano di chiedere il passaporto, senza necessità di una specifica dichiarazione consolare, e di avere comunque dimostrato l'impossibilità di ottenere il passaporto. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'amministrazione a provvedere e a rilasciare il titolo entro trenta giorni. Nel corso del giudizio il rito è stato convertito ai sensi dell'art. 32 c.p.a., ritenendo la controversia relativa a una posizione di diritto soggettivo tutelabile con azioni di accertamento e condanna nell'ambito della giurisdizione esclusiva.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007 non attribuisca automaticamente il diritto al titolo di viaggio per il solo fatto del riconoscimento della protezione sussidiaria: occorre che il titolare dimostri fondate ragioni che gli impediscano di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. L'impossibilità può derivare da gravi rischi per l'incolumità connessi al rientro o al contatto con le autorità del Paese d'origine, oppure da insuperabili difficoltà burocratiche; grava sull'interessato l'onere di allegare e provare tali circostanze. Nel caso concreto il ricorrente non ha indicato quali ragioni poste a fondamento della protezione sussidiaria rendessero rischiosa la richiesta del passaporto. Inoltre, la richiesta trasmessa all'ambasciata maliana non risultava assistita da ricevuta di consegna e, comunque, era stata presentata da poco tempo, senza che fosse configurabile un rifiuto o un'impossibilità oggettiva. È stata altresì esclusa la prova di insuperabili difficoltà burocratiche, poiché la documentazione dell'amministrazione attestava il rilascio di numerosi passaporti da parte delle autorità maliane. Il riconoscimento della protezione sussidiaria e i presupposti per il rilascio del titolo di viaggio sono quindi ritenuti fattispecie non coincidenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Prevede l'azione per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la tutela conseguente.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito e la tutela contro il silenzio dell'amministrazione.

  • art. 32 c.p.a.

    È stato applicato per la conversione del rito, in ragione della natura di diritto soggettivo della posizione fatta valere.

  • art. 133, comma 1, lett. u), c.p.a.

    Radica la controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione degli stranieri.

  • art. 24, commi 2 e 3, d.lgs. 251/2007

    “Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri.”

    Il rilascio del titolo di viaggio presuppone la prova di fondate ragioni che impediscano di chiedere il passaporto nazionale; non consegue automaticamente al riconoscimento della protezione sussidiaria. Il rilascio può inoltre essere rifiutato o il documento ritirato per ragionevoli dubbi sull'identità o per gravissimi motivi di sicurezza nazionale e ordine pubblico.

  • art. 25, par. 2, direttiva 2004/83/CE

    “Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari della protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti che consentono loro di viaggiare, almeno quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.”

    La disciplina europea collega il rilascio dei documenti di viaggio all'impossibilità di ottenere il passaporto nazionale e alla ricorrenza delle ulteriori condizioni previste dalla disposizione.

  • Circolare Ministero dell'Interno n. 300/C/2003/331/P/12.214.5/I Div. del 24 febbraio 2003

    “solo dopo che l’interessato abbia provato di essere nell’impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del suo paese”

    Secondo il provvedimento, la circolare conferma la necessità della prova dell'impossibilità di ottenere il passaporto nazionale.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della protezione sussidiaria non comporta automaticamente il diritto al rilascio del titolo di viaggio per stranieri: i presupposti del riconoscimento della protezione e quelli del rilascio del documento di viaggio sono distinti e non integralmente coincidenti.
  • Ai fini dell'art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007, il titolare della protezione sussidiaria deve allegare e dimostrare fondate ragioni che gli impediscano di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza.
  • L'impossibilità di ottenere il passaporto può consistere sia in gravi rischi per l'incolumità derivanti dal rientro o dal contatto con le autorità del Paese d'origine, sia in insuperabili difficoltà burocratiche; la mera allegazione del mancato rilascio o l'invio di una richiesta consolare non documentata non è sufficiente.
  • La mancata risposta della rappresentanza diplomatica non dimostra, da sola, l'impossibilità oggettiva di ottenere il passaporto se la richiesta non è provata come ricevuta o se non è trascorso un tempo apprezzabile idoneo a configurare un rifiuto.
  • L'accertata disponibilità di passaporti rilasciati dalle autorità del Paese d'origine è elemento idoneo a escludere, in assenza di ulteriori prove, l'esistenza di insuperabili difficoltà burocratiche.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoRiparto di giurisdizione

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