Sentenza del 22/03/2021 n. 2516 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 7/2021 Imposta di Registro - Divisione parziale di asse ereditario - Assegnazione di beni per un valore eccedente la quota spettante al singolo condividente - Natura di vendita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della qualificazione fiscale di una divisione parziale dell'asse ereditario: in particolare si contestava che l'assegnazione ad alcuni condividenti di beni per un valore eccedente la quota spettante dovesse essere assoggettata alla disciplina fiscale come 'vendita' con applicazione dell'aliquota del 3% prevista per le cessioni gravate dall'imposta di registro.
La decisione
La corte ha ritenuto che la divisione parziale comporti un parziale scioglimento della comunione ereditaria con modifica delle quote originarie; per la parte di valore eccedente la quota spettante a ciascun condividente si verifica un arricchimento che va liquidato come vendita ai sensi degli artt. 20 e 34 del D.P.R. 131/1986. Pertanto tale porzione è soggetta all'imposta di registro con l'applicazione dell'aliquota del 3%. La qualificazione come divisione parziale non esclude la tassazione della parte eccedente, mentre eventuali successivi atti di completamento della divisione dovranno essere tassati separatamente.
Norme richiamate
D.P.R. 131/1986 (Testo unico imposta di registro) - art. 20
L'art. 20 è interpretato nel senso di ricomprendere nella nozione di atto soggetto all'imposta anche le operazioni che, nella divisione ereditaria parziale, hanno natura economica di cessione (vendita) per la parte che eccede la quota spettante; tale parte viene quindi assoggettata all'imposta come corrispettivo di una cessione.
D.P.R. 131/1986 (Testo unico imposta di registro) - art. 34
L'art. 34 viene richiamato per l'applicazione delle specifiche aliquote e modalità di liquidazione dell'imposta: la porzione eccedente la quota ereditaria deve essere tassata ai sensi di tale normativa con l'aliquota del 3% prevista per le operazioni equiparabili a vendite.
Massime di principio
- In una divisione parziale dell'asse ereditario, l'assegnazione di beni per un valore superiore alla quota ereditaria attribuisce al beneficiario un arricchimento che va considerato come cessione soggetta a imposta.
- Per la parte eccedente la quota spettante si applica l'imposta di registro come se fosse una vendita, con l'aliquota del 3% prevista dagli artt. 20 e 34 D.P.R. 131/1986.
- La qualificazione di 'divisione parziale' non evita la tassazione delle porzioni eccedenti: gli atti futuri di completamento della divisione vanno tassati separatamente.
- Per contenere l'impatto fiscale è opportuno valutare preventivamente le assegnazioni e, se possibile, prevedere compensazioni in denaro o una completa liquidazione che renda coerenti i valori con le quote ereditarie.
- È necessario documentare adeguatamente le valutazioni dei beni (valore di mercato) e la modalità di calcolo delle eccedenze, poiché la tassazione si fonda sul valore attribuito alla porzione eccedente.
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