Cassazione Penale, Sentenza n. 39374/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/07/2022 per mancato riconoscimento della fungibilità della pena espiata in eccesso relativa alla sentenza "A" rispetto al cumulo relativo alla sentenza "B", e mancata detrazione di 360 giorni di liberazione anticipata riconosciuti in relazione alla detenzione subita per il reato giudicato con la sentenza "A" dalla pena in espiazione relativa alla sentenza "B". Il ricorrente sosteneva che, essendo stata riconosciuta la continuazione fra le sentenze, la pena dovesse considerarsi unica e quindi la detrazione dovesse operare anche sul cumulo "B".
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente negato la fungibilità e la detrazione dei 360 giorni dal cumulo relativo alla sentenza "B", percheé pacifico che il reato giudicato con la sentenza "B" fu commesso successivamente alla detenzione subita per il reato giudicato con la sentenza "A". In tale situazione l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. impedisce che periodi di detenzione anteriori siano computati a favore di reati commessi dopo (evitando la creazione di un "credito di pena"). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale che definisce il reato associativo (reato per cui il ricorrente era stato condannato nelle sentenze "A" e "B"). Utilizzata come riferimento per le condanne menzionate.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina la fungibilità della detenzione presofferta: la detrazione a titolo di pena espiata senza titolo può essere riconosciuta solo se la detenzione era antecedente al reato per il quale si chiede la compensazione; vieta l'utilizzo di tale detrazione per reati commessi successivamente, onde evitare un "credito di pena" che possa incentivare reati futuri.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione), invocate dal ricorrente per impugnare l'ordinanza dell'esecuzione.
Massime di principio
- La fungibilità della detenzione presofferta può essere riconosciuta solo se la detenzione senza titolo è anteriore al reato per il quale si chiede la compensazione; se il reato per cui si chiede la detrazione è stato commesso dopo la detenzione, la detrazione non è consentita (art. 657, comma 4, cod. proc. pen.).
- Non va riconosciuto un "credito di pena" utilizzabile per reati commessi dopo la detenzione ingiustamente subita, per evitare di creare un incentivo alla commissione di nuovi illeciti.
- Quando la disciplina del reato continuato produce un unico titolo esecutivo, la detenzione già espiata e, se rilevante, i periodi valutabili ai fini dei benefici (es. liberazione anticipata) devono essere valutati nell'ambito di quel titolo unico; ma tale principio deve essere applicato con attenzione alla cronologia dei fatti e all'effettiva inclusione dei periodi nel medesimo titolo.
- Il giudice dell'esecuzione deve sempre accertare la sequenza temporale tra commissione dei reati e periodi di detenzione per decidere sulla fungibilità; chi chiede la fungibilità deve documentare che la detenzione presofferta sia anteriore al reato per il quale si chiede la compensazione.
- L'eventuale riconoscimento di benefici (p.es. giorni per liberazione anticipata) va valutato alla luce della natura del titolo esecutivo: se esiste un unico titolo risultante da applicazione della continuazione, le detrazioni e i benefici possono avere effetti diversi rispetto a situazioni di cumulo separato.
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