Cassazione Civile, Ordinanza n. 24452/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandante)
La controversia
La controversia nasce da un incarico di mandato conferito da una società immobiliare a un agente/agenzia immobiliare per la vendita di immobili derivanti da un intervento edilizio. Il mandatario ha agito sostenendo che il mandato fosse irrevocabile e che la successiva revoca fosse inefficace; ha quindi chiesto il pagamento delle provvigioni promesse o, in subordine, un compenso per l'attività svolta e il risarcimento del danno. La Corte d'appello ha invece ritenuto che, pur essendo il mandato in origine irrevocabile, il mandatario si fosse reso inadempiente, sicché la revoca era giustificata da giusta causa e non gli spettavano né risarcimento né rimborso spese, non avendo provato la correlazione delle spese all'attività di mandato. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1723 e 2697 c.c. e vizi motivazionali, per asserita inversione dell'onere della prova sull'inadempimento e confusione tra obbligazioni di mezzi e di risultato; 2) in via subordinata, violazione degli artt. 1723 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte ritenuto legittima la revoca nonostante l'asserito adempimento del mandatario e il mancato esame di fatti decisivi; 3) violazione degli artt. 1223 e 1725 c.c. e degli artt. 112 e 278 c.p.c., per avere la Corte deciso sulla quantificazione del danno e sul presupposto del risarcimento nonostante l'assorbimento del motivo; 4) violazione degli artt. 1709, 1725, 1223 e 1226 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per il mancato riconoscimento del rimborso spese e di un equo compenso per l'attività svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi sull'inadempimento contrattuale e sull'onere probatorio: il mandante aveva allegato la fonte degli obblighi e un inadempimento qualificato, mentre il mandatario non aveva provato il diligente adempimento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e della prova, non consentita in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per carenza di interesse, poiché il rigetto dei primi due motivi rendeva irrilevanti le questioni risarcitorie. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché esso sollecitava una nuova valutazione del materiale probatorio sulla correlazione tra spese e attività di mandato, senza indicare fatti decisivi realmente omessi, e perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1723 c.c.
richiamato in tema di mandato irrevocabile e di revoca; la Corte nega che nel caso concreto la revoca fosse illegittima, poiché la giusta causa era ricondotta all'inadempimento del mandatario.
art. 2697 c.c.
invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che il mandante deve allegare la fonte dell'obbligazione e l'inadempimento, mentre il mandatario deve provare l'esatto e diligente adempimento.
art. 115 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso, ma la censura è stata ritenuta una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, non un vero error in procedendo.
art. 116 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte ha escluso che vi fosse violazione dei criteri di valutazione della prova; la doglianza mirava in realtà a una nuova lettura delle risultanze istruttorie.
art. 360 c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi; la Corte distingue tra violazione di legge e vizio motivazionale, ritenendo inammissibili le censure che mirano solo a contestare la ricostruzione dei fatti.
art. 1223 c.c.
richiamato in tema di danno risarcibile; la questione è stata resa irrilevante dal rigetto delle censure sull'inadempimento e sulla revoca.
art. 1725 c.c.
richiamato per il profilo della revoca del mandato e delle conseguenze risarcitorie; la Corte non riconosce il diritto al risarcimento del mandatario inadempiente.
art. 112 c.p.c.
richiamato per asserita ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte non ravvisa errori decisori rilevanti, ritenendo che il motivo miri solo a contestare il merito.
art. 278 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo, ma senza incidere sull'esito, poiché la doglianza è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
art. 1709 c.c.
richiamato nel quarto motivo in relazione al compenso/rimborso del mandatario; la Corte nega il riconoscimento per mancata prova della correlazione delle spese al mandato.
art. 1226 c.c.
richiamato per l'equità nella liquidazione del compenso o del danno; la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una diversa lettura dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la dichiarazione dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di mandato, l'eventuale irrevocabilità dell'incarico non esclude la possibilità di revoca per giusta causa quando il mandatario risulti inadempiente agli obblighi assunti.
- Sul piano dell'onere della prova, il mandante che contesti l'operato del mandatario deve allegare la fonte del rapporto e l'inadempimento dedotto; spetta poi al mandatario dimostrare l'esatto e diligente adempimento.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove in una formale censura di violazione di legge.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo realmente omesso; non è sufficiente sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio.
- Il mandatario che chieda il rimborso spese deve provare la specifica correlazione tra le spese allegate e l'esecuzione dell'incarico, non essendo sufficiente un generico richiamo all'attività svolta.
- Le questioni sul danno o sul compenso diventano prive di interesse quando sia stata definitivamente confermata l'insussistenza del diritto sostanziale dedotto in giudizio.
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