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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6232/2020 del 05/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite riguardava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2002, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione un imponibile di Euro 1.060.669,52, richiedendo maggiore IRPEF per Euro 477.301,00 e maggiore addizionale regionale per Euro 14.849,00, oltre a sanzioni complessive di Euro 625.000,00. L’accertamento si fondava su informazioni trasmesse dall’autorità giapponese ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone: nell’ambito di una verifica presso una società giapponese erano emersi compensi per consulenze resi alla contribuente nel 2002, pari a 122.393.480 Yen, relativi a un progetto per la realizzazione di una centrale elettrica. L’Ufficio aveva inoltre imputato alla contribuente un ulteriore reddito da capitale di Euro 14.034,66, ritenendola beneficiaria effettiva di una somma accreditata su un conto intestato a una società inglese. La contribuente aveva impugnato l’atto e la CTP di Milano aveva accolto il ricorso; la CTR della Lombardia, con sentenza depositata il 16 febbraio 2012, aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che l’adesione della contribuente al condono tombale per il 2002 precludesse il nuovo accertamento e, comunque, che l’avviso notificato il 14 novembre 2009 fosse tardivo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, il cui contenuto specifico non è riportato nel testo. La contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, riproponendo sei censure contro l’avviso di accertamento sulle quali la CTR non si era pronunciata perché assorbite.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, senza decidere il merito del ricorso principale o delle censure incidentali. La contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6, comma 10, del D.L. n. 119 del 2018, convertito dalla L. n. 136 del 2018; l’Agenzia ha attestato la regolarità della domanda e l’avvenuto pagamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la loro concorde richiesta. La Corte ha inoltre dato atto che, in ragione della definizione, non si applicava l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119

    Stante la definizione agevolata della lite, le spese dell’intero giudizio restano compensate tra le parti come da concorde richiesta, dandosi atto infine che, anche per quanto sopra, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

    La definizione agevolata perfezionata determina l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere; nel caso concreto le spese sono compensate per accordo delle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Stante la definizione agevolata della lite, le spese dell’intero giudizio restano compensate tra le parti come da concorde richiesta, dandosi atto infine che, anche per quanto sopra, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

    La Corte dà atto che, in presenza della definizione agevolata della lite che ha determinato l’estinzione, non si applica la disposizione sul versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la domanda di definizione agevolata della lite è attestata come regolare dall’Amministrazione finanziaria e risulta effettuato il pagamento necessario al suo perfezionamento, il giudizio si estingue e la materia del contendere cessa, senza necessità di decidere nel merito le impugnazioni pendenti.
  • Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate quando le parti ne fanno concorde richiesta in conseguenza della definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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