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Sentenza

Sentenza n. 10535/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202512829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha comunicato che l’amministrazione, anche in esito al colloquio del 9 marzo 2026, aveva rivalutato positivamente la documentazione presentata e rilasciato il visto richiesto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’amministrazione aveva rilasciato il visto oggetto della controversia e si era quindi rideterminata in senso favorevole al ricorrente. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della particolarità del giudizio e delle medesime ragioni richiamate nell’ordinanza n. 626/2026 del Consiglio di Stato, resa sull’appello cautelare ex art. 62 c.p.a. È stata fatta salva la rifusione del contributo unificato, ove versato, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata.

  • art. 62 c.p.a.

    È richiamato in relazione all’appello cautelare proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza cautelare, senza ulteriori precisazioni sul contenuto della relativa disciplina.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione da parte dell’amministrazione dell’atto richiesto dal ricorrente, con piena soddisfazione della pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’amministrazione si ridetermina favorevolmente nel corso del giudizio, il giudice può compensare integralmente le spese in ragione della particolarità della controversia, facendo comunque salva la rifusione del contributo unificato ove versato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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