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Sentenza

Sentenza n. 103/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5408/2024 emessa dal Tribunale di Catania il 02/12/2024;

Giustizia amministrativa202502190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 9 dicembre 2024, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto a beneficiare della Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 e il Ministero era stato condannato al pagamento delle somme corrispondenti. L'Amministrazione non aveva adempiuto. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'esecuzione del giudicato, dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il ricorso è stato notificato il 23 ottobre 2025. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma senza dimostrare l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accertato la tempestività dell'azione, ritenendo rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, poiché il ricorso era stato notificato oltre dieci mesi dopo la notifica della sentenza. Ha inoltre verificato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, necessario per l'ottemperanza a titoli diversi dalle sentenze del giudice amministrativo. Nel merito ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di attribuire a uno dei ricorrenti euro 1.500,00 e all'altro euro 2.000,00 sotto forma di Carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, autorizzandolo a delegare un funzionario apicale e assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico previsto ... sotto forma di “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del diritto dei docenti alla Carta elettronica, riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996 e successive modifiche

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato prima dell'azione di ottemperanza fondata sul titolo esecutivo notificato.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre interessi o rivalutazione

    Prevede il riconoscimento di interessi o rivalutazione sulle somme dovute, dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 93 c.p.c., quale fondamento della regolazione delle spese processuali e della loro distrazione in favore dei difensori antistatari.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché sia comprovato il passaggio in giudicato del titolo e sia decorso il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Quando l'amministrazione non adempie a un obbligo pecuniario specificamente posto da un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adozione degli adempimenti necessari entro un termine determinato, quantificando le somme dovute secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore e prevedendo la possibilità di delega a un funzionario apicale dell'amministrazione interessata.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e risulta rispettato quando l'azione di ottemperanza è proposta dopo la sua integrale scadenza.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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