Cassazione Penale, Ordinanza n. 31486/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo sulla recidiva riproponeva una doglianza già adeguatamente respinta dalla Corte di appello. In conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 15/10/2024, deducendo un motivo relativo alla ritenuta recidiva. Dal testo risulta che la censura era sostanzialmente riproduttiva di una questione già esaminata e confutata in appello. La Corte di merito aveva valorizzato i plurimi reati ascritti alla ricorrente, ritenendoli indice di maggiore riprovevolezza del fatto e di pericolosità sociale, con conseguente conferma della recidiva.
Norme richiamate
recidiva
La recidiva è stata ritenuta correttamente motivata in appello sulla base dei plurimi precedenti/reti ascritti, considerati indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza effettiva critica, una questione già specificamente esaminata e motivatamente respinta dal giudice di appello.
- La recidiva può essere confermata quando il giudice di merito valorizzi i plurimi reati ascritti all'imputato come indice di maggiore riprovevolezza del fatto e di pericolosità sociale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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