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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01516/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente era stata condannata in appello per plurime violazioni edilizie e paesaggistiche relative a manufatti realizzati in un'area indicata come sita in Boscoreale. In particolare la condanna riguardava: il capo 1, per opere eseguite in assenza o difformità dal permesso di costruire; il capo 2, per interventi in area sottoposta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione; il capo 3, per opere realizzate senza osservare gli obblighi relativi alla prevenzione del rischio sismico; nonché la violazione delle norme tecniche sulle costruzioni limitatamente a due manufatti di circa 14 e 10 mq. La pena irrogata era di un mese e quindici giorni di arresto e 27.750 euro di ammenda. Nel ricorso per cassazione deduceva, con un primo motivo, manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte di appello avesse erroneamente confermato la responsabilità per il capo 1 nonostante i risultati dell'applicativo Google Earth sarebbero stati contraddittori, in particolare per la discrasia tra il luogo individuato dal sistema e quello effettivamente oggetto di accertamento. Con un secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., delle attenuanti generiche e la mancata riduzione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo introduceva censure non consentite in sede di legittimità, perché sostanzialmente riproduttive di deduzioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, e comunque finalizzate a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie e una diversa lettura degli elementi di fatto, senza indicare specifici travisamenti di prova. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valorizzato i rilievi fotografici e la ricostruzione dello stato dei luoghi, reputandoli affidabili e idonei a dimostrare con certezza la data di realizzazione dei manufatti. Il secondo motivo è stato giudicato generico e privo di adeguato supporto argomentativo. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, per la sussistenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 44, co. 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    richiamato come norma incriminatrice relativa agli interventi edilizi abusivi oggetto del capo 1

  • art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004

    richiamato come norma incriminatrice per l'intervento eseguito in area sottoposta a vincolo paesaggistico

  • artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001

    richiamati come norme violate in relazione agli obblighi sismici e al controllo preventivo sugli interventi edilizi

  • artt. 64 e 71 d.P.R. 380/2001

    richiamati limitatamente a due manufatti di circa 14 e 10 mq., in relazione alle prescrizioni tecniche sulle costruzioni

  • art. 131-bis c.p.

    invocato dalla ricorrente per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la censura è stata ritenuta generica e inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    presupposto per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità con colpa

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura degli elementi di fatto, se la sentenza impugnata ha già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • Il vizio di motivazione può essere utilmente dedotto solo indicando specifici travisamenti di prova o reali fratture argomentative della decisione di merito; non basta riproporre doglianze già esaminate e disattese.
  • Le contestazioni sull'affidabilità di rilievi fotografici, ricostruzioni dello stato dei luoghi o altri accertamenti tecnici sono questioni di merito e non possono essere trasformate in censure di legittimità se non si allegano specifici errori percettivi o travisamenti decisivi.
  • La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto o delle attenuanti generiche deve essere sorretta da una critica puntuale e specifica alla motivazione del giudice di merito; una doglianza generica è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte può porre a carico di quest'ultimo le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioInquinamento ambientaleImpugnazioni
RamiReati ediliziReati ambientaliProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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