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Ordinanza

Ordinanza n. 10682/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del SILENZIO P.A. su istanze di visto.

Giustizia amministrativa202601616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'amministrazione su istanze di visto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in relazione a istanze di visto. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., tre possibili questioni ostative: il difetto di legittimazione attiva di uno dei ricorrenti, indicato quale datore di lavoro; l’inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo nella materia dei visti; l’inesistenza di una procura alle liti ritualmente sottoscritta e conforme ai requisiti di legge e di giurisprudenza.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., le tre questioni rilevate d’ufficio, fissando un termine di trenta giorni per il deposito delle deduzioni. La prosecuzione è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Considerato che occorre sottoporre al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. le seguenti questioni rilevabili d’ufficio

    Il giudice deve consentire alle parti di interloquire sulle questioni rilevate d’ufficio potenzialmente decisive per la definizione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità

    Consente l’oscuramento delle generalità quando ciò sia necessario a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali posta a base dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio questioni potenzialmente ostative alla decisione, deve sottoporle al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a., assegnando un termine per le deduzioni e rinviando la causa per la prosecuzione.
  • Nel giudizio relativo al silenzio su istanze di visto, la legittimazione del datore di lavoro che agisce unitamente ai richiedenti il visto deve essere verificata autonomamente e può costituire una questione rilevabile d’ufficio.
  • Nella materia delle istanze di visto, l’ammissibilità di un ricorso collettivo o cumulativo può essere sottoposta d’ufficio al contraddittorio delle parti prima della definizione del giudizio.
  • La regolare esistenza e conformità della procura alle liti costituisce una condizione processuale verificabile d’ufficio dal giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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