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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35233/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d\'Appello che, riformando parzialmente il primo grado, li ha condannati per lesioni personali nonostante l\'assoluzione in primo grado. Le censure riguardavano: (1) la violazione dell\'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per aver riformato l\'assoluzione senza rinnovare l\'istruttoria dibattimentale (in particolare l\'esame della persona offesa), e (2) l\'insufficiente o contraddittoria valutazione dell\'attendibilit\'à del riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa, deducendo che il solo riconoscimento fotografico non sarebbe idoneo a fondare la condanna.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati sotto il profilo della fondatezza dei motivi: non v\'era obbligo di rinnovare l\'istruttoria perché la Corte d\'appello non ha fatto una valutazione della deposizione della persona offesa diversa, sul piano della credibilit\'à, da quella del primo grado, ma si è basata su valutazioni di diritto e su diversa interpretazione del valore del riconoscimento fotografico. La Suprema Corte ha confermato che il riconoscimento fotografico, se confermato in dibattimento, può essere idoneo a sostenere la condanna anche in assenza di ricognizione personale. Tuttavia, non essendosi formato giudicato sostanziale e risultando il reato estinto per prescrizione (reato consumato il 18/10/2009, termine prescrizionale scaduto il 27/11/2020), la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione agli effetti penali. Sono invece mantenute le statuizioni civili (art. 578 c.p.p.) e gli imputati sono stati condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidare dalla Corte d\'appello.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione, qui invocata per vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità). La Corte ha valutato la censura come infondata sul merito.

  • art. 603 c.p.p., comma 3-bis

    Introdotto dalla legge n.103/2017, prevede la rinnovazione dell\'istruttoria quando il pubblico ministero impugna una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. La Cassazione ricorda che l\'obbligo non è assoluto: sussiste quando l\'appello richiede diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva; non sussiste se l\'apprezzamento della deposizione è identico e la diversa decisione è basata su altra interpretazione del complesso probatorio.

  • artt. 582-585 e 594 c.p. (capo di imputazione)

    Norme sostanziali richiamate per le imputazioni (lesioni personali e ingiuria). La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità per lesioni e assolto per ingiuria; la Cassazione ha annullato solo per prescrizione.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha codificato l\'obbligo di rinnovazione dell\'istruttoria (art. 603 c.p.p., comma 3-bis) nella fattispecie di impugnazione del pubblico ministero per valutazione della prova dichiarativa; la Corte interpreta la disposizione in modo non assoluto, alla luce della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 578 c.p.p.

    Prevede la conservazione degli effetti civili della sentenza anche quando la decisione penale venga annullata per fatti sopravvenuti (qui: prescrizione). La Cassazione ha mantenuto ferme le statuizioni civili.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U Dasgupta, Sez. U Patalano, Sez. II Messini D\'Agostini, Cena, Sez. V Carosella ecc.)

    Le pronunce delle Sezioni Unite e di merito chiariscono i limiti e l\'ambito dell\'obbligo di rinnovazione dell\'istruttoria in appello e affermano che il riconoscimento fotografico confermato in dibattimento può avere valore probatorio sufficiente anche in assenza di ricognizione personale.

Massime di principio

  • L\'obbligo per il giudice di appello di rinnovare l\'istruttoria sul punto in cui il pubblico ministero contesta la valutazione della prova dichiarativa non è automatico: scatta quando l\'appello impugna specificamente la credibilità o il contenuto della dichiarazione ritenuta decisiva; non scatta se l\'apprezzamento della deposizione resta sostanzialmente identico e la diversa decisione deriva da diversa interpretazione del complesso probatorio.
  • Il riconoscimento fotografico effettuato nelle indagini preliminari può costituire prova idonea a fondare una condanna se la persona offesa conferma in dibattimento di aver operato quel riconoscimento; non è indispensabile la ricognizione personale in tutti i casi.
  • La mancata comparizione della persona offesa per una ricognizione non può sempre essere utilizzata come elemento negativo se tale mancata comparizione deriva da omissione della cancelleria o da cause non imputabili alla vittima.
  • Anche se i ricorsi per cassazione vengono ritenuti infondati sul piano del merito, occorre verificare la possibile estinzione del reato per prescrizione: la Corte di legittimità annulla senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione, ma conserva le statuizioni civili (art. 578 c.p.p.).
  • In casi simili la difesa dovrebbe valutare contestualmente: (a) incisività delle censure sulla motivazione e l\'eventuale obbligo di rinnovazione dell\'istruttoria; (b) validità del riconoscimento fotografico confermato in dibattimento; (c) tempestività di eccezione della prescrizione e relative conseguenze processuali e patrimoniali (conservazione degli effetti civili, responsabilità per spese).

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