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Regolamento

R.R. Marche 7/2011

Modifica del Regolamento Regionale 27 gennaio 2009, n. 2 (attuazione della L.R. n. 5/2008, in materia di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (PAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona)

Normativa regionaleR.R. Marche 7/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il r.r. 2/2009 sull’attuazione della L.R. 5/2008 in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e aziende pubbliche di servizi alla persona. Introduce modifiche agli articoli 6, 7 e 12 e disciplina il passaggio alla nuova commissione prevista per il settore, da costituire entro 60 giorni dall’entrata in vigore; fino ad allora resta operativa la commissione in carica.

Modifiche al regolamento regionale attuativo sul riordino delle IPAB e delle ASP

Modifiche al regolamento attuativo sulle IPAB e sulle aziende pubbliche di servizi alla persona

Il regolamento regionale interviene sul r.r. 27 gennaio 2009, n. 2, che attua la L.R. n. 5/2008 in materia di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona, per aggiornarne alcune disposizioni organizzative e procedurali nella Regione interessata.

Oggetto delle modifiche

Il testo non riscrive integralmente il regolamento del 2009, ma ne modifica alcuni punti specifici:

  • sostituisce il comma 5 dell’articolo 6 e introduce un nuovo comma 5-bis;
  • sostituisce interamente l’articolo 7;
  • modifica i commi 3 e 4 dell’articolo 12.

Disciplina risultante e ambito operativo

Le modifiche riguardano la disciplina regionale applicabile alle IPAB e alle aziende pubbliche dei servizi alla persona, con effetti limitati al territorio regionale. Dal testo fornito non emergono nel dettaglio i contenuti sostanziali dei nuovi commi e dell’articolo sostituito, ma si comprende che l’intervento incide sulla composizione e sul funzionamento degli organi o delle procedure previste dal regolamento attuativo.

Regime transitorio

Per garantire continuità amministrativa, è prevista una disciplina transitoria specifica per la commissione di cui all’articolo 12, comma 3, del r.r. 2/2009, come modificato:

  • il direttore del dipartimento per la salute e per i servizi sociali deve costituire la nuova commissione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento;
  • fino alla costituzione della nuova commissione continua a operare la commissione già in carica alla data di entrata in vigore del regolamento.

Decorrenza degli effetti

L’unico termine espresso nel testo è quello di 60 giorni per la costituzione della nuova commissione. Il regime transitorio opera immediatamente dall’entrata in vigore del regolamento e permane fino all’insediamento del nuovo ორგანo.

Attualità della disciplina

Il regolamento ha natura modificativa di un testo ancora formalmente vigente nel sistema regionale; tuttavia, essendo un intervento su profili organizzativi e procedurali dell’attuazione della L.R. 5/2008, conserva in linea di principio utilità applicativa per la disciplina regionale delle IPAB e delle ASP.

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