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Legge

L.R. Marche 25/2011

Disciplina dell'attività di tintolavanderia

Normativa regionaleL.R. Marche 25/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina in Toscana l’attività di tintolavanderia e, dal 2013, anche la lavanderia a gettoni. Stabilisce competenze di Regione, Province e Comuni, prevede SCIA al Comune per l’avvio e le variazioni rilevanti, regola trasferimento, sospensione e cessazione, introduce controlli e sanzioni. Le tintolavanderie già in esercizio dovevano regolarizzare il responsabile tecnico entro due anni dall’entrata in vigore.

Disciplina dell’attività di tintolavanderia e lavanderia a gettoni

Disciplina dell’attività di tintolavanderia e lavanderia a gettoni

La legge regionale disciplina, nel territorio della Regione, l’attività di tintolavanderia come definita dalla legge statale n. 84/2006 e, a seguito della modifica del 2013, estende le proprie disposizioni anche alla lavanderia a gettoni. Il provvedimento coordina requisiti professionali, procedure amministrative, controlli e sanzioni, rinviando per quanto non previsto alla disciplina statale.

Ambito di applicazione e definizioni

La normativa riguarda l’esercizio dell’attività di tintolavanderia in qualunque forma e a qualsiasi titolo svolto. Dal 2013 si applica anche all’attività di lavanderia a gettoni, intesa come servizio svolto in apposito spazio mediante noleggio di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatoi utilizzati direttamente dalla clientela tramite gettoni o sistemi equivalenti previsti dalla legge.

Competenze della Regione

Alla Regione spettano funzioni di indirizzo e coordinamento del settore, in particolare:

  • l’individuazione dei diplomi inerenti l’attività professionale;
  • la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione e delle modalità di svolgimento degli esami;
  • l’approvazione delle modalità per lo sviluppo del settore, finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi e dell’accessibilità per i consumatori.

La Giunta regionale adotta gli atti attuativi, approva i modelli di SCIA previsti dalla legge, promuove la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative e si avvale del Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana per le finalità di sviluppo del settore.

Competenze di Province e Comuni

Le Province autorizzano le iniziative di formazione professionale e rilasciano l’abilitazione professionale prevista dalla legge statale. I Comuni, invece, svolgono un ruolo centrale nella gestione dell’attività sul territorio: accertano il periodo di inserimento lavorativo, verificano il possesso del diploma richiesto, approvano il regolamento comunale, esercitano vigilanza e controllo e irrogano le sanzioni amministrative.

Avvio dell’attività e SCIA

L’esercizio dell’attività di tintolavanderia e di lavanderia a gettoni è subordinato alla presentazione della SCIA al Comune competente, tramite SUAP, salvo le ulteriori autorizzazioni richieste dalla normativa ambientale e sanitaria.

Per la tintolavanderia la SCIA deve indicare il responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale; per la lavanderia a gettoni la disciplina richiede la presentazione della SCIA ma non prevede l’obbligo di indicare un responsabile tecnico, ed è vietata la presenza di personale anche per attività accessorie.

La SCIA vale solo per i locali indicati; una copia deve essere esposta nei locali dell’attività.

Variazioni dell’esercizio

Per la tintolavanderia, l’ampliamento o la riduzione dei locali, il trasferimento in altra sede e la designazione di un nuovo responsabile tecnico richiedono una nuova SCIA. Per la lavanderia a gettoni la nuova SCIA è richiesta in caso di ampliamento o riduzione dei locali o di trasferimento in altra sede.

Trasferimento, sospensione e cessazione

In caso di trasferimento dell’azienda per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante deve presentare la relativa SCIA al Comune tramite SUAP.

Il Comune può sospendere l’attività quando vengono meno i requisiti richiesti o in caso di violazione della legge statale, della legge regionale o del regolamento comunale, previa diffida e secondo i termini fissati dal regolamento. Se l’interessato non si adegua entro il periodo di sospensione, il Comune dispone la cessazione dell’attività e ne dà comunicazione agli organismi competenti.

La cessazione dell’attività deve essere comunicata dal titolare al Comune tramite SUAP entro 30 giorni. La sospensione dell’attività deve essere comunicata con indicazione della data di ripresa; allo scadere del periodo indicato l’attività si intende riavviata, salvo diversa comunicazione.

Regolamento comunale, vigilanza e controlli

Il Comune, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, disciplina con regolamento i requisiti volti a migliorare la qualità dei servizi e l’accessibilità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Il Comune esercita inoltre la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti per l’esercizio dell’attività, senza pregiudizio per le competenze delle autorità sanitarie e ambientali. In particolare verifica il possesso dell’abilitazione professionale da parte del responsabile tecnico indicato.

Sanzioni amministrative

La legge prevede sanzioni pecuniarie per diverse violazioni, tra cui:

  • esercizio senza abilitazione professionale o senza SCIA: da 1.000 a 5.000 euro;
  • esercizio in forma ambulante o di posteggio: da 500 a 1.000 euro;
  • esercizio in locali diversi da quelli indicati nella SCIA: da 1.000 a 5.000 euro;
  • omessa SCIA per ampliamento o trasferimento: sanzioni differenziate secondo la violazione;
  • mancata esposizione della SCIA, omessa comunicazione di cessazione o trasferimento, inosservanza di orari e turni di chiusura, omessa esposizione di tariffe e cartelli obbligatori.

Per la lavanderia a gettoni è sanzionata anche la violazione del divieto di presenza di personale nei locali, con sanzione da 1.000 a 5.000 euro. Per la mancata comunicazione prevista per le attività già esistenti è prevista una sanzione da 1.000 a 5.000 euro. Si applica la disciplina generale regionale sulle sanzioni amministrative.

Regime transitorio e decorrenza degli obblighi originari

Le tintolavanderie già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge dovevano, entro i due anni successivi, comunicare al Comune mediante SCIA il nominativo del responsabile tecnico in possesso dei requisiti richiesti. In caso di mancata regolarizzazione, il Comune diffidava l’interessato, sospendeva l’attività assegnando un termine e, in difetto, ne disponeva la cessazione.

La Giunta regionale doveva adottare gli atti attuativi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge; i Comuni dovevano adottare o adeguare il regolamento comunale entro sei mesi dalla deliberazione regionale prevista.

Coordinamento con la disciplina statale

Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, si applicano le disposizioni della legge statale n. 84/2006 sulla tintolavanderia. La legge regionale opera quindi come disciplina di dettaglio e di attuazione nel solo ambito territoriale regionale.

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