L.R. Marche 24/2011
Norme in materia di politiche giovanili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nella Regione Marche, programmazione, concertazione, informazione e interventi settoriali a favore dei giovani tra 14 e 35 anni, residenti o dimoranti sul territorio. Prevede piano regionale, programma annuale, consulta regionale, Portale giovani Marche e misure su casa, lavoro, imprenditoria, cultura e partecipazione politica. Le disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2012; alcuni adempimenti transitori erano inizialmente fissati entro 120/180 giorni dall’entrata in vigore.
Norme regionali sulle politiche giovanili nelle Marche
Norme regionali in materia di politiche giovanili
La legge disciplina l’azione della Regione Marche a favore dei giovani, considerati risorsa essenziale della comunità. Definisce strumenti di programmazione, organi di partecipazione, canali informativi e alcune linee di intervento settoriale, con efficacia limitata al territorio regionale.
Finalità e destinatari
La Regione promuove politiche giovanili trasversali, integrate con la programmazione regionale, per favorire sviluppo culturale, sociale ed economico. Gli interventi sono rivolti ai giovani di età compresa tra 14 e 35 anni, anche non cittadini italiani, residenti o aventi dimora nella Regione. L’attuazione avviene in concorso con gli enti locali e mediante strumenti di democrazia partecipativa.
Strumenti di programmazione
Il sistema di programmazione del settore si articola in tre strumenti principali: piano regionale, programma annuale degli interventi e intese/accordi con soggetti pubblici o privati. I piani e programmi regionali di settore devono individuare, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della legge; gli enti locali attuano le disposizioni nell’ambito della propria autonomia tramite i propri strumenti programmatori.
Piano regionale per le politiche giovanili
Il piano regionale definisce indirizzi, priorità e strategie dell’azione regionale, in raccordo con i programmi nazionali e internazionali e con la restante pianificazione regionale. Contiene il quadro conoscitivo del settore, le linee di intervento, gli obiettivi generali, gli indirizzi per coordinare le iniziative degli enti locali, la tipologia dei progetti locali e regionali e il regime di finanziamento o incentivazione per ciascun tipo di iniziativa. La Giunta presenta il piano all’Assemblea entro 120 giorni dalla prima seduta della legislatura; il piano è approvato dall’Assemblea e dura quanto la legislatura, ma può essere aggiornato anche prima della scadenza.
Programma annuale degli interventi
Il piano è attuato tramite un programma annuale approvato dalla Giunta, sentita la competente Commissione assembleare, entro il primo trimestre dell’anno di riferimento. Il programma individua priorità, obiettivi specifici, riparto delle risorse tra enti locali e progetti regionali, criteri di presentazione e valutazione dei progetti locali e modalità di erogazione dei fondi. Tutti gli interventi devono essere pubblicati nel Portale giovani Marche.
Intese, accordi e progetti
La Giunta può stipulare intese o accordi con soggetti pubblici o privati per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge. Le procedure relative ad Accordi di Programma Quadro e Intese interistituzionali devono essere comunicate tempestivamente all’Assemblea, se non attuative del piano e del programma annuale. I progetti regionali sono realizzati direttamente dalla Giunta e devono avere coinvolgimento plurimo, carattere innovativo e finalità di riduzione degli squilibri sociali e territoriali. I progetti locali sono espressione della programmazione territoriale degli enti locali.
Partecipazione e concertazione
È istituito presso la Giunta un tavolo di coordinamento presieduto dall’Assessore competente, con riunioni almeno annuali. Il tavolo individua i bisogni del territorio per il programma annuale e raccorda gli interventi regionali, europei e statali; può avvalersi di dirigenti ed esperti e di un gruppo di lavoro tecnico. La Giunta dedica periodicamente una propria seduta al coordinamento delle politiche giovanili.
Consulta regionale dei giovani
È istituita la Consulta regionale dei giovani per favorire il raccordo tra giovani e Regione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile. Ne fanno parte rappresentanti della Regione, degli studenti universitari e delle scuole superiori, dei sindacati, dei giovani imprenditori, delle formazioni giovanili dei partiti e dei giovani amministratori comunali. È istituito anche l’elenco regionale delle associazioni giovanili, nel quale possono iscriversi le associazioni con sede e attività nella Regione; sono considerate giovanili le organizzazioni composte prevalentemente da soggetti tra 14 e 35 anni. La Consulta esprime pareri sui piani regionale e annuale entro 15 giorni, dura quanto la legislatura e delibera a maggioranza dei presenti.
Strumenti di informazione e orientamento
La Giunta istituisce e organizza il coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani, per sviluppare centri informativi, percorsi di partecipazione e servizi informativi e formativi. Nel coordinamento la Regione valorizza anche reti territoriali, Centri per l’impiego, strutture formative e informative e sportelli Informadonna. La Giunta definisce i livelli minimi delle prestazioni per l’adesione al coordinamento e per l’accesso ai benefici. La Regione realizza inoltre, con gli enti locali, il Portale giovani Marche, piattaforma informatica di comunicazione sulle politiche giovanili e sulle opportunità presenti nel territorio regionale.
Interventi settoriali prioritari
La legge prevede linee di intervento in diversi ambiti: autonomia abitativa, lavoro, imprenditoria, cultura e partecipazione politica.
- Per l’abitazione, si promuovono riserve di alloggi per giovani 18-35 anni, coabitazione tra giovani o intergenerazionale e autocostruzione.
- Per il lavoro, si individuano nel piano occupazionale misure per incentivare l’occupazione giovanile, superare il precariato e sostenere lavoro stabile; sono previsti anche progetti per il rientro di talenti marchigiani dall’estero e per l’internazionalizzazione delle professioni.
- Per l’imprenditoria, la Regione finanzia le migliori idee imprenditoriali innovative e favorisce l’avvicinamento dei giovani all’impresa e il passaggio generazionale.
- In ambito culturale, valorizza talenti ed eventi dedicati alle capacità creative delle nuove generazioni.
- In ambito politico, sostiene la formazione e la partecipazione dei giovani alla vita istituzionale e locale, anche mediante canali interattivi nel Portale. È inoltre istituita la Giornata regionale giovani Marche.
Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni
Per gli interventi della legge, la spesa è demandata alla legge finanziaria regionale a decorrere dal 2012, nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2012, con alcune misure transitorie: entro 120 giorni dall’entrata in vigore la Giunta avrebbe dovuto adottare gli atti attuativi previsti per tavolo di coordinamento, Consulta e Informagiovani; entro 180 giorni avrebbe dovuto presentare il piano regionale. Fino all’entrata in vigore degli atti attuativi continuavano ad applicarsi le precedenti norme abrogate.
Monitoraggio e valutazione
La Giunta deve trasmettere ogni tre anni una relazione sull’attuazione e sugli effetti della legge, con dati su risorse stanziate, beneficiari delle misure abitative, accessi al Portale, andamento dell’occupazione giovanile e presenza dei giovani nelle amministrazioni locali. La Commissione assembleare competente formula una proposta di risoluzione con indirizzi per gli anni successivi e l’Assemblea cura la divulgazione dei risultati tramite il Portale.
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