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Legge

L.R. Marche 27/2011

Modifiche alla Legge regionale 13 marzo 1995, N. 23: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali"

Normativa regionaleL.R. Marche 27/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina regionale del trattamento economico dei consiglieri, sopprime o limita varie indennità e introduce il divieto di cumulo. Gran parte delle misure opera dalla X legislatura regionale; alcune disposizioni entrano invece in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione e regolano anche rinunce ai vitalizi e ai reversibili entro termini specifici. La legge è in gran parte superata da successive modifiche e abrogazioni.

Modifiche al regime indennitario e dei vitalizi dei consiglieri regionali

Modifiche al trattamento indennitario dei consiglieri regionali

La legge interviene sulla disciplina regionale del trattamento economico dei consiglieri della Regione, modificando la l.r. 13 marzo 1995, n. 23 in materia di indennità, rimborsi, cumulo di trattamenti e vitalizi. Gran parte delle nuove regole è collegata alla X legislatura regionale; alcune disposizioni, invece, hanno efficacia immediata dalla data di entrata in vigore.

Ambito delle modifiche e decorrenza

Il provvedimento ridisegna il sistema indennitario dei consiglieri regionali e disciplina il passaggio tra il regime previgente e quello nuovo. Le disposizioni relative a talune modifiche economiche si applicano dalla X legislatura regionale, mentre altre misure, in particolare quelle di carattere ordinamentale e di soppressione di alcuni istituti, operano dal giorno successivo alla pubblicazione della legge.

Interventi sull’indennità e sulle incompatibilità economiche

La legge modifica la disciplina dell’indennità di carica e del trattamento indennitario, sostituendo alcune disposizioni della l.r. 23/1995 e introducendo un nuovo articolo sul divieto di cumulo. Vengono inoltre soppressi o rimodulati elementi del trattamento economico previgente, con effetti differenziati a seconda della decorrenza prevista.

Soppressione dell’indennità di missione e revisione dei rimborsi spese

Con la sostituzione dell’articolo dedicato alle missioni, la legge sopprime l’indennità di missione prevista dalla normativa precedente. Viene anche modificata la disciplina del rimborso delle spese di trasporto, con interventi sui commi relativi ai limiti e alle modalità di riconoscimento del rimborso, applicabili dalla X legislatura regionale.

Regime dei vitalizi e delle reversibilità

La legge disciplina in modo transitorio il trattamento di assegno vitalizio e di reversibilità. Per i consiglieri eletti nelle legislature antecedenti alla X, tali prestazioni restano regolate dalla normativa previgente, ma la misura è comunque commisurata al solo periodo di mandato effettivamente svolto sino al termine della IX legislatura. Per i consiglieri in carica è prevista la possibilità di rinuncia al vitalizio e, separatamente, all’assegno di reversibilità.

Rinuncia al vitalizio e restituzione delle somme

Il consigliere può rinunciare all’assegno vitalizio entro 20 giorni da quando matura il diritto alla riscossione. La rinuncia va comunicata al Presidente del Consiglio regionale e comporta la restituzione delle somme trattenute e di quelle eventualmente versate a titolo collegato, senza interessi né rivalutazione monetaria. La restituzione avviene nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo i criteri stabiliti dall’Ufficio di presidenza. Dal mese successivo alla comunicazione cessano le trattenute connesse.

Rinuncia all’assegno di reversibilità

I consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore possono rinunciare anche all’assegno di reversibilità, indipendentemente dalla rinuncia al vitalizio. Per tempi e modalità di restituzione dei contributi versati si applicano, in quanto compatibili, le regole previste per la rinuncia al vitalizio.

Ulteriori abrogazioni e norme finali

La legge contiene anche abrogazioni di disposizioni previgenti e una clausola di urgenza, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La disciplina è stata poi incisa da successive modifiche e in parte superata da interventi normativi successivi.

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