L.R. Marche 30/2011
Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’organizzazione del servizio idrico integrato nelle Marche, articolato in 5 ATO, e ridefinisce funzioni di Regione, Assemblee di ambito, Conferenza regionale e Consulta utenti. Prevede norme su piano d’ambito, affidamento, tariffe, infrastrutture, accordi di programma, poteri sostitutivi, quota minima del 6% per tutela ambientale e disposizioni transitorie per il superamento dei consorzi ex l.r. 18/1998.
Servizio idrico integrato e risorse idriche nelle Marche
Servizio idrico integrato e risorse idriche nelle Marche
La legge regionale disciplina l’organizzazione del servizio idrico integrato nel territorio marchigiano e pone principi di tutela dell’acqua come bene pubblico primario. Ridefinisce l’assetto istituzionale, le competenze di Regione, Assemblee di ambito e organismi consultivi, oltre a regolare transizione dai precedenti consorzi.
Principi e finalità
La Regione riconosce l’acqua come patrimonio dell’umanità, bene pubblico essenziale e diritto inviolabile della persona alla disponibilità e all’accesso all’acqua potabile e a quella necessaria ai bisogni collettivi. La disciplina mira a garantire approvvigionamento, solidarietà nell’uso della risorsa, risparmio idrico, uso plurimo e prioritario per il consumo umano, equilibrio dei bacini idrogeologici, miglioramento della qualità delle acque, tutela degli ecosistemi acquatici e protezione dei soggetti svantaggiati o residenti in aree svantaggiate.
Funzioni della Regione
La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo e controllo. L’Assemblea legislativa ridelimina gli ATO e approva il piano regolatore degli acquedotti su scala di bacino, anche per stralci funzionali. La Giunta adotta la convenzione-tipo per la costituzione delle Assemblee di ambito, verifica compatibilità e attuazione dei piani d’ambito, valuta le prestazioni dei gestori, definisce obiettivi e priorità di investimento, approva gli indirizzi per la Carta del servizio idrico, trasmette una relazione annuale al Consiglio e può esercitare i poteri sostitutivi.
Conferenza regionale del servizio idrico integrato
È istituita presso la struttura regionale competente una Conferenza regionale con funzioni consultive e propositive, finalizzata al coordinamento e alla verifica delle attività delle Assemblee di ambito e all’uniformità del servizio sul territorio regionale. Ne fanno parte il Presidente della Giunta o un assessore delegato e i presidenti delle Assemblee di ambito. La Conferenza propone indirizzi per la Carta del servizio, definisce indicatori di produttività, esprime pareri su qualità e tutela dei consumatori, interviene in accordi transfrontalieri, redige una relazione annuale e fornisce supporto tecnico-informativo. La Giunta deve definirne criteri e modalità di funzionamento entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Consulta degli utenti
In ciascuna Assemblea di ambito è istituita una Consulta degli utenti per rappresentare gli interessi dei cittadini nel controllo della qualità del servizio. Essa raccoglie valutazioni degli utenti, formula indicazioni e proposte, esprime parere sulla Carta dei servizi, promuove trasparenza e semplificazione e trasmette dati statistici su reclami, istanze e segnalazioni. La Giunta regionale deve determinare entro 60 giorni criteri di composizione, costituzione e funzionamento.
Organizzazione dell’ambito e natura dell’Assemblea di ambito
Il servizio idrico integrato è organizzato per Ambiti territoriali ottimali (ATO). Le funzioni delle precedenti Autorità d’ambito sono svolte dall’Assemblea di ambito, forma associativa obbligatoria tra Comuni e Province dell’ATO, costituita mediante convenzione conforme alla convenzione-tipo regionale. L’Assemblea ha personalità giuridica pubblica e autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. La convenzione disciplina quote di partecipazione, rapporti finanziari, decisioni a maggioranza qualificata, informazione e partecipazione degli utenti, poteri del Presidente, risorse per le funzioni e rapporti successori, compreso il personale dei consorzi soppressi. Ai Comuni è riservato il 95% dei voti, ripartito in base a territorio e popolazione; alle Province spetta il restante 5%.
Ambiti territoriali ottimali
Il territorio regionale è suddiviso in cinque ATO: Marche Nord - Pesaro e Urbino; Marche Centro - Ancona; Marche Centro - Macerata; Marche Centro Sud - Fermano e Maceratese; Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo. I Comuni compresi in ciascun ATO sono indicati nell’allegato A. La delimitazione può essere modificata dall’Assemblea legislativa su proposta della Giunta, anche su istanza degli enti locali interessati e sentite le Assemblee di ambito, per migliorare efficienza, cooperazione o adeguare la convenzione. È ammessa l’estensione degli ATO a Comuni di altre Regioni, e viceversa, previa intesa con le Regioni interessate e sentita l’Assemblea competente.
Competenze dell’Assemblea di ambito
L’Assemblea è composta da Sindaci o loro delegati e dai Presidenti delle Province interessate; elegge il Presidente con rappresentanza legale e adotta un proprio regolamento. Le sue funzioni comprendono l’approvazione del piano d’ambito, la conclusione di accordi di programma, l’approvazione della convenzione di gestione e del disciplinare, l’affidamento del servizio, l’aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico-finanziario, la determinazione e l’aggiornamento delle tariffe, l’approvazione della Carta dei servizi e il coordinamento degli interventi di emergenza per approvvigionamento, adduzione, distribuzione, potabilizzazione e depurazione. La partecipazione è gratuita.
Controllo sulla gestione e tariffe
Il controllo sulla gestione verifica il raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari previsti negli atti di concessione e nella convenzione, nonché la realizzazione degli investimenti e il rispetto dei diritti dell’utenza. Il gestore deve mettere a disposizione dell’Assemblea tutti i dati necessari. In materia tariffaria l’Assemblea deve osservare anche l’articolo 154, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e prevedere agevolazioni specifiche per le zone montane in relazione alle fasce altimetriche e alla marginalità socio-economica.
Infrastrutture idriche e concessioni
Il regime giuridico delle infrastrutture idriche è quello previsto dall’articolo 143 del d.lgs. 152/2006. I beni sono affidati in concessione d’uso gratuita al gestore per tutta la durata della gestione, che ne assume gli oneri secondo convenzione e disciplinare. Le derivazioni per consumo umano non sono soggette a indennità per eventuali sottotensioni ai sensi della normativa regionale richiamata. Le concessioni di derivazione e captazione per uso idropotabile sono rilasciate o rinnovate all’Assemblea di ambito o, su sua scelta, al gestore, con durata massima pari all’affidamento.
Accordi di programma e rapporti tra gestori
Quando più Assemblee di ambito devono cooperare per opere o interventi del servizio idrico integrato, è promossa la conclusione di un accordo di programma, previo parere dell’Autorità di bacino e, in caso di trasferimento di risorse idriche, con assenso della Giunta regionale. L’accordo disciplina tempi, modalità, finanziamenti e ogni adempimento necessario. I rapporti tra gestori di ambiti diversi, specie per trasferimenti di risorse e uso comune delle infrastrutture, sono regolati da apposite convenzioni.
Poteri sostitutivi
Se enti e organismi destinatari della legge non adempiono nei termini, la Giunta regionale, nel rispetto della leale collaborazione e previa diffida, interviene in via sostitutiva nominando un commissario. Gli oneri dell’attività commissariale gravano sugli enti partecipanti.
Tutela ambientale e risorse finanziarie
Almeno il 6% delle risorse destinate agli investimenti del piano economico-finanziario deve finanziare sistemi di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse idriche e interventi di tutela e risanamento di acquiferi, sorgenti e ambienti naturali connessi. Tali interventi non possono comportare aumenti tariffari.
Disposizioni transitorie e superamento dei consorzi preesistenti
I presidenti dei consorzi obbligatori ex l.r. 18/1998 devono ricognire i rapporti pendenti entro tre mesi dall’entrata in vigore. Entro lo stesso termine la Giunta approva la convenzione-tipo; la convenzione obbligatoria tra enti va stipulata entro i sei mesi successivi, con iniziativa della Provincia più popolosa dell’ATO. In caso di inerzia, la Giunta provvede in sostituzione. I consorzi sono soppressi dalla data di insediamento della relativa Assemblea di ambito, ma fino ad allora continuano a operare. L’Assemblea subentra in tutti i rapporti giuridici, compreso il personale, con salvaguardia delle condizioni contrattuali e previo confronto sindacale. Dalla data di entrata in vigore, ogni riferimento all’Autorità di ambito nelle fonti regionali si intende riferito all’Assemblea di ambito.
Abrogazioni ed entrata in vigore
Sono abrogate la l.r. 18/1998, la l.r. 15/2000 e ogni altra norma regionale incompatibile. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
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