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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1177/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), deducendo: violazioni degli artt. 189, 192, 533 e 546 c.p.p. e vizio di motivazione per errata identificazione dell'autore; nonché violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione per la mancata applicazione della fattispecie meno grave di cui all'art. 73, comma 5 (fatto di lieve entità). In sostanza contestava la consistenza e l'identificazione probatoria e sottolineava che la fattispecie avrebbe dovuto essere qualificata come meno grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, perciò, inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente si sia limitato a riproporre censure di merito già svolte nei gradi precedenti e a contestare la valutazione probatoria (fatti di merito) che non è sindacabile in Cassazione. Ha confermato la valutazione della Corte di merito circa l'identificazione dell'imputato, fondata su un servizio di pedinamento che avrebbe documentato la cessione, e ha escluso la riconducibilità della fattispecie alla minore gravità ai sensi dell'art. 73, comma 5, alla luce dei quantitativi rilevati. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00. Resta confermata la condanna di merito (Tribunale di Civitavecchia e Corte d'Appello di Roma) per i delitti ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 in relazione a gr. 506,5 di cocaina e gr. 1.984,00 di hashish, con pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione e multa.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4

    Norma sanzionatoria per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato sulla base delle risultanze di indagine (servizio di pedinamento e consegna dell'involucro), confermando la condanna per i quantitativi accertati.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    La disposizione prevede la fattispecie meno grave (fatto di lieve entità) per talune condotte illecite di minore gravità. La Corte ha ritenuto che, avendo riguardo ai quantitativi di stupefacenti sequestrati, non fosse configurabile la lieve entità, escludendo quindi l'applicazione della causa di non punibilità/particolare tenuità.

  • Codice di procedura penale, artt. 189, 192, 533 e 546

    artt. 189, 192, 533, 546 c.p.p.

    Le norme processuali contestate riguardano, in vario modo, il rigetto di eccezioni processuali, la gestione delle prove e i motivi di cassazione. La Corte ha ritenuto le doglianze come riproposizione di questioni di merito e, quindi, non idonee ad integrare i motivi di cassazione rilevanti, dichiarando il ricorso inammissibile.

  • Codice penale, art. 133

    Il ricorrente evocava la norma in relazione alla determinazione della pena; tuttavia la Corte di legittimità non ha ritenuto sussistere una violazione di legge né un vizio di motivazione tale da giustificare intervento in cassazione, confermando la valutazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare le valutazioni di merito e la determinazione della probabilità dell'identificazione; i rilievi che si limitano a contestare la ponderazione delle prove sono inammissibili.
  • La riproposizione in cassazione degli stessi argomenti già decisi nei gradi di merito, soprattutto se attinenti a fatti e valutazioni probatorie, rende il ricorso manifestamente infondato.
  • La configurabilità della 'fatto di lieve entità' ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 dipende dalla quantità e dalle circostanze: quantitativi rilevanti di stupefacente escludono in genere l'applicazione della causa di particolare tenuità.
  • Se il ricorso è dichiarato manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla cassa delle ammende.

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