Sentenza n. 1008/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sospensione dalla promozione a titolo onorifico al grado di maresciallo capo e, con riferimento al ricorso introduttivo, sospensione dalla valutazione per l’avanzamento ordinario al grado superiore
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sospensione dalla promozione a titolo onorifico, disposta in ragione della pendenza di un procedimento penale, nonché gli atti relativi alla sospensione dalla valutazione per l’avanzamento ordinario. Ha dedotto, quanto alla promozione onorifica, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1084-bis del d.lgs. 66/2010, sostenendo che tale disposizione non prevede la sospensione per la mera pendenza di un procedimento penale e che l’amministrazione si sarebbe basata illegittimamente su una circolare interna priva di valore normativo. Ha inoltre dedotto difetto assoluto di motivazione, nullità, errore nei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, anche rispetto alla precedente decisione dell’amministrazione di non disporre la sospensione cautelare facoltativa dall’impiego. Con riferimento all’avanzamento ordinario, ha sostenuto che la vicenda penale non risultava dalla documentazione personale e che il rinvio a giudizio sarebbe intervenuto dopo la formazione dell’aliquota di avanzamento; ha inoltre dedotto violazione degli obblighi di motivazione e conclusione del procedimento, nonché dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ha infine lamentato la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento. I motivi aggiunti hanno riproposto tali censure contro la nuova determinazione del 19 maggio 2025, adottata dopo l’annullamento in autotutela del precedente provvedimento e il collocamento del militare in congedo assoluto.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato in parte improcedibile e in parte inammissibile. È stato dichiarato improcedibile nella parte relativa al provvedimento del 27 febbraio 2024, poiché l’amministrazione lo aveva annullato in autotutela; non sussisteva un interesse all’accertamento incidentale dell’illegittimità, non essendo stato allegato un pregiudizio risarcibile. È stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alla sospensione dell’avanzamento ordinario, poiché lo stesso atto era già stato impugnato con motivi aggiunti in un precedente giudizio, nel quale il TAR aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione per difetto di connessione con gli atti originariamente impugnati. La precedente pronuncia non consentiva di riproporre tardivamente l’impugnazione in un nuovo ricorso; inoltre, la sospensione dell’avanzamento ordinario e quella della promozione onorifica si fondavano su presupposti autonomi. Sono stati invece accolti i motivi aggiunti contro la determinazione del 19 maggio 2025. Il TAR ha rilevato che l’art. 1084-bis del d.lgs. 66/2010 disciplina la promozione a titolo onorifico, indica espressamente le cause di esclusione e non contempla la pendenza di un procedimento penale. Neppure gli artt. 55 e 56 del d.lgs. 199/1995, relativi all’avanzamento ordinario degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di Finanza, prevedono tale causa di esclusione dalla promozione onorifica. La circolare interna del Comando Generale, introducendo una causa non prevista dalla legge, è stata disapplicata. Il TAR ha escluso sia l’applicazione analogica delle regole dell’avanzamento ordinario, data la diversa struttura e funzione dei due procedimenti, sia la riconduzione della pendenza del procedimento penale al concetto di demerito, poiché la circolare disciplina separatamente il demerito e individua tassativamente gli elementi rilevanti. La determinazione del 19 maggio 2025 è stata quindi annullata, con ordine al Comando Regionale competente di riesaminare la pratica applicando esclusivamente i criteri previsti dall’art. 1084-bis del d.lgs. 66/2010. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza parziale.
Norme richiamate
art. 1084-bis d.lgs. 66/2010
L’attribuzione della promozione o della carica o qualifica relativa al corrispettivo grado apicale di cui al presente articolo non produce alcun effetto sui trattamenti economico, previdenziale e pensionistico.
La disposizione disciplina autonomamente la promozione a titolo onorifico e prevede espressamente le cause di esclusione, senza contemplare la pendenza di un procedimento penale quale causa ostativa.
art. 1051 d.lgs. 66/2010
Prevede, nell’ambito delle procedure ordinarie di avanzamento, l’esclusione dalle aliquote in presenza di determinati presupposti penali, disciplinari o di sospensione; tali regole non sono automaticamente applicabili alla promozione a titolo onorifico.
art. 56 d.lgs. 199/1995
Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento (...) l’ispettore o il sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle situazioni previste dall’articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella l’interessato dal quadro di avanzamento, se questo è stato formato.
Consente la sospensione della valutazione o della promozione nell’avanzamento ordinario della Guardia di Finanza, ma non costituisce base normativa per sospendere la promozione a titolo onorifico.
art. 55 d.lgs. 199/1995
Il personale appartenente ai ruoli ‘ispettori’ e ‘sovrintendenti’ è escluso dalle aliquote qualora, alla data di formazione delle stesse, ricorrano le condizioni indicate alle lettere a), b) e c).
Individua le cause di esclusione dalle aliquote dell’avanzamento ordinario; la mera pendenza di un procedimento penale non è prevista come causa autonoma di esclusione dalla promozione onorifica.
art. 34, comma 3, c.p.a.
L’annullamento o la revoca in autotutela del provvedimento impugnato determina l’improcedibilità del ricorso, salvo l’interesse del ricorrente all’accertamento incidentale dell’illegittimità ai fini risarcitori o per altro interesse meritevole di tutela.
art. 21-septies l. 241/1990
La dedotta nullità degli atti non è stata accolta; la controversia è stata definita sulla base dell’improcedibilità, dell’inammissibilità e dell’illegittimità sostanziale della nuova determinazione.
artt. 1, 2, 3, 7, 9 e 10 l. 241/1990
Sono stati invocati dal ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione, conclusione del procedimento e partecipazione, ma il giudice ha accolto i motivi aggiunti sulla distinta e assorbente carenza di base normativa del potere esercitato.
Massime di principio
- La promozione a titolo onorifico prevista dall’art. 1084-bis del d.lgs. 66/2010 costituisce un procedimento autonomo rispetto alle ordinarie procedure di avanzamento e deve essere definita sulla base dei soli requisiti e criteri previsti dalla disposizione legislativa.
- La mera pendenza di un procedimento penale non può costituire causa di sospensione o esclusione dalla promozione a titolo onorifico quando tale causa ostativa non sia prevista dalla legge o da un regolamento autorizzato dalla legge.
- Una circolare amministrativa interna non può integrare norme primarie introducendo una nuova causa di esclusione o sospensione da un beneficio previsto dalla legge; nella parte in cui lo faccia, deve essere disapplicata dal giudice amministrativo.
- Le cause di esclusione previste per l’avanzamento ordinario dei militari non sono applicabili analogicamente alla promozione a titolo onorifico quando i due procedimenti abbiano presupposti, struttura e funzione differenti.
- La riproposizione in un nuovo ricorso di un’impugnazione già dichiarata inammissibile per difetto di connessione, oltre il termine decadenziale decorrente dalla piena conoscenza dell’atto, è inammissibile e non è resa tempestiva da un generico riferimento contenuto nella precedente sentenza alla possibilità di proporre un autonomo ricorso.
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