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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10298/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Troia, detenuto in regime di 41-bis, aveva chiesto e ottenuto dal Magistrato di sorveglianza un colloquio visivo con la sorella e con il convivente di costei (Massimo Sonetti), che la Direzione dell'istituto aveva invece negato. Il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, con ordinanza del 13/4/2021, ha rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria ritenendo che il convivente della sorella dovesse considerarsi "familiare" e quindi avere accesso al colloquio ai sensi dell'art. 37 d.P.R. n.230/2000 in quanto la legge 20/5/2016, n.76 (art.1, comma 38) avrebbe equiparato i conviventi di fatto ai coniugi "nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario". Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l'art.1, comma 38, ha natura ricognitiva e non estende la nozione di "prossimi congiunti" o di "affinità" ai conviventi dei familiari del detenuto, richiedendo invece che il convivente del familiare sia considerato, ai fini dei colloqui, persona diversa dai congiunti e pertanto soggetta all'autorizzazione del direttore e alla verifica dei "ragionevoli motivi" (o di "ragioni eccezionali" per il regime 41-bis).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendolo fondato. Ha affermato che l'art.1, comma 38, legge n.76/2016 non autorizza un'interpretazione estensiva che estenda ai conviventi dei familiari del detenuto la qualifica di "familiare" o di "prossimo congiunto" ai fini dell'ordinamento penitenziario. La Corte ha richiamato l'art.37 del regolamento d'esecuzione (d.P.R. n.230/2000) e la circolare DAP n.3478/1998, concludendo che l'equiparazione riguarda il convivente del detenuto (coabitante prima della carcerazione) ma non il convivente del parente del detenuto. Pertanto il convivente della sorella rimane estraneo al nucleo familiare del detenuto e il colloquio con lui richiede l'autorizzazione del direttore dell'istituto, motivata da "ragionevoli motivi" (o da "ragioni eccezionali" per i detenuti in 41-bis). L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 37, d.P.R. n.230 del 2000 (reg. esec. ord. pen.)

    "i colloqui con \"persone diverse dai congiunti e dai conviventi\" sono autorizzati quando ricorrono \"ragionevoli motivi\""

    Distingue tra colloqui ordinari con congiunti/conviventi (autorizzati in via ordinaria) e colloqui con terzi (soggetti a verifica dei "ragionevoli motivi"). Il convivente che ha coabitato con il detenuto è parificato al coniuge; il convivente del familiare non lo è automaticamente.

  • legge 20 maggio 2016, n.76, art.1, comma 38

    "i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario"

    La Corte interpreta la disposizione come norma ricognitiva limitata al convivente del diretto interessato, non come fonte di una modifica generale delle nozioni di parentela e affinità; non estende automaticamente la qualifica di 'familiare' ai conviventi dei prossimi congiunti del detenuto.

  • decreto legislativo 19 gennaio 2017, n.6

    Emanato in attuazione della legge delega riferita alla legge n.76/2016, ha integrato alcune norme equiparando le parti di un'unione civile ai coniugi in taluni ambiti, ma non ha modificato l'ordinamento penitenziario né ha esteso l'equiparazione ai conviventi di fatto in relazione ai rapporti di parentela/affinità.

  • art. 307 cod. pen.

    Secondo la giurisprudenza è il riferimento per definire il concetto di 'prossimi congiunti' nell'ordinamento penitenziario; la sua elencazione è considerata tassativa e non è stata modificata per includere i conviventi di fatto dei familiari.

  • Circolare DAP 8 luglio 1998, n.3478

    "tutti coloro che coabitavano col detenuto prima della carcerazione, senza attribuire alcuna rilevanza all'identità del sesso o alla tipologia dei rapporti"

    Ha adottato una lettura ampia della nozione di convivente riferita a chi coabitava con il detenuto prima della carcerazione; tale interpretazione però non si estende ai conviventi dei familiari non coabitanti col detenuto.

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Per i detenuti sottoposti al regime di 41-bis i colloqui con persone non appartenenti al nucleo familiare sono soggetti a condizioni più stringenti e possono essere autorizzati dal direttore solo per ragioni "eccezionali", valutate caso per caso.

  • art. 35-bis Ord. pen. (richiamato nel procedimento)

    Norma procedurale richiamata nel reclamo presentato dal detenuto e valutata nel procedimento di merito; il ricorso di cassazione ha invece trattato la corretta qualificazione giuridica del convivente del familiare ai fini dei colloqui.

Massime di principio

  • Il "convivente" rilevante per l'ordinamento penitenziario è quello che ha coabitato con il detenuto prima della carcerazione: tale persona è parificata al coniuge e può accedere ai colloqui in via ordinaria.
  • Il convivente di un parente del detenuto (es. convivente della sorella) non è automaticamente considerato "familiare" del detenuto e, dunque, non ha diritto automatico al colloquio: resta in generale una "terza persona".
  • I colloqui con persone estranee al nucleo familiare richiedono l'autorizzazione della direzione dell'istituto e la sussistenza di "ragionevoli motivi"; per i detenuti in regime 41-bis si richiedono motivazioni di livello più elevato ("ragioni eccezionali") valutate caso per caso.
  • La legge n.76/2016 (convivenze e unioni civili) è stata interpretata come ricognitiva e settoriale: non modifica automaticamente la disciplina civilistica di parentela/affinità né amplia il concetto di "prossimi congiunti" nell'ordinamento penitenziario.
  • In situazioni analoghe, verificare espressamente la qualità di coabitante del convivente rispetto al detenuto e, se non sussistente, richiedere l'autorizzazione del direttore con motivazione adeguata; in ambito 41-bis considerare il più rigido parametro delle "ragioni eccezionali".

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