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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43842/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che, pur avendo in primo grado escluso una aggravante non rilevante ai fini della prescrizione, aveva in appello ritenuto sussistente una circostanza aggravante non contestata (art. 219, comma 1 L.F.), incidendo sul calcolo della prescrizione; venivano altresì dedotte carenze di motivazione, vizio per "reformatio in peius", errori nell'apprezzamento delle prove dichiarative, doglianze sulla liquidazione delle pene accessorie e sulla mancata concessione dell'indulto, nonché richiesta di revoca delle statuizioni civili per presunta rinuncia tacita della parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto agli effetti penali: ha ritenuto che la Corte territoriale ha illegittimamente fatto sorgere una circostanza aggravante non contestata dal pubblico ministero (violazione del divieto di reformatio in peius) e, applicando le regole più favorevoli sul computo dei termini, ha accertato che i reati di bancarotta si sono estinti per prescrizione il 24 febbraio 2018. Per effetto di ciò la pronuncia è annullata senza rinvio agli effetti penali. Quanto agli effetti civili i ricorsi sono stati rigettati: la responsabilità civile rimaneva ancorché i reati fossero estinti per prescrizione, e gli imputati sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi Euro 4.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 157 e 161

    Applicazione delle norme sulla prescrizione e scelta della disciplina più favorevole per il calcolo del termine estintivo dei reati; con esse la Cassazione ha determinato la scadenza della prescrizione al 24/02/2018

  • Legge Fallimentare, art. 219, comma 1 e comma 2 n.1

    Distinzione tra aggravante comune (comma 2, incide sulla pena ma non sul calcolo della prescrizione) e aggravante speciale di danno patrimoniale rilevante (comma 1): la Corte ha rilevato che l'aggravante del comma 1 non era stata contestata in primo grado e non poteva essere introdotta in appello senza impugnazione del P.M.

  • Codice di procedura penale, art. 597, comma 3

    Limiti del potere del giudice di appello di riformare il fatto: non comprende l'introduzione d'ufficio di circostanze aggravanti non devolute, salvo impugnazione del P.M.; l'applicazione effettuata dalla Corte territoriale è stata ritenuta illegittima

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Obbligo di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità (es. prescrizione): con riferimento alle Sezioni Unite Ricci la Cassazione ha imposto la declaratoria e l'annullamento senza rinvio

  • Codice di procedura penale, art. 76

    Principio di immanenza: la parte civile costituita non si considera tacitamente rinunciante per il solo fatto di non partecipare all'appello o non presentare conclusioni, pertanto le statuizioni civili non dovevano essere revocate per tale motivo

  • Corte EDU, art. 6 (diritto a giusto processo)

    Richiamata dalle parti e considerata in tema di motivazione e valutazione delle prove; la Corte di legittimità ha ritenuto la motivazione di merito complessivamente adeguata ai parametri del giusto processo

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non può, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, ritenere sussistente una circostanza aggravante esclusa in primo grado: sarebbe una reformatio in peius illegittima.
  • Per il calcolo della prescrizione si applicano le norme e i criteri più favorevoli all'imputato; sospensioni e interruzioni devono essere conteggiate correttamente e possono determinare l'estinzione del reato prima della pronuncia d'appello.
  • Se la prescrizione trova applicazione, la Corte di Cassazione, alla luce della giurisprudenza di legittimità, può annullare senza rinvio per gli effetti penali e disporre la declaratoria di estinzione del reato.
  • L'estinzione del reato per prescrizione non impedisce la prosecuzione dell'accertamento e delle conseguenze in sede civile: la responsabilità civile può sopravvivere e deve essere valutata separatamente.
  • La parte civile, una volta costituita validamente in primo grado, continua ad essere parte nel processo anche se non partecipa materialmente all'appello; la mancata presentazione delle conclusioni non equivale a rinuncia tacita.
  • Il giudice d'appello non è tenuto a rispondere point by point ad ogni censura difensiva; è sufficiente una motivazione complessivamente idonea a dimostrare che sono state considerate le principali risultanze probatorie.

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