Cassazione Penale, Sentenza n. 10595/2026 del 19/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano e confermata dalla Corte d'appello di Milano per il reato di cui all'art. 642 c.p. Entrambi, con il primo motivo, deducono violazione degli artt. 195 e 240 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato; Cirillo propone inoltre un secondo motivo lamentando difetto di motivazione circa il mancato disconoscimento del certificato medico da lui prodotto alla compagnia assicurativa. Robustelli ha depositato memoria conclusiva insistendo nei motivi di ricorso.
La decisione
Per Cirillo Antonino: estinzione del reato per morte dell'imputato (decesso avvenuto 23/11/2025) con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Per Robustelli Teresa: il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché aspecifico e reiterativo rispetto alle doglianze già esaminate in appello; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito esaustiva e conforme alle risultanze probatorie, in particolare sull'inautenticità e anomalie dei certificati medici prodotti. Robustelli è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma richiamata come titolo di reato contestato: la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità penale dei ricorrenti (per Robustelli, in particolare) sulla base degli elementi di fatto e delle anomalie riscontrate nei certificati medici.
artt. 195 e 240 cod. proc. pen.
Richiamati dai ricorrenti come censure procedurali e di motivazione; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico e reiterativo rispetto a quanto già deciso in appello, senza fondatezza tale da mettere in discussione la motivazione del giudice di merito.
Principio dell'estinzione del reato per morte dell'imputato
Applicato dalla Corte per disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Cirillo, poiché il reato si è estinto per la morte dell'imputato intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e determina, quando intervenuta dopo la proposizione del ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei suoi confronti.
- Le doglianze generiche, aspecifiche o meramente reiterative di censure già affrontate in sede di gravame sono soggette a immediata inammissibilità in cassazione.
- Le valutazioni di fatto e di prova compiute dai giudici di merito (es. valutazione dell'autenticità di documenti) sono sindacabili in cassazione solo se manifestamente illogiche, contraddittorie o inidonee a reggere la motivazione; in assenza di tali vizi restano insindacabili.
- Se la corte territoriale fornisce un percorso argomentativo coerente e fondato su elementi probatori concreti, la cassazione tende a confermare le conclusioni di merito, anche quando l'impugnante contesti la valutazione probatoria.
- La mancata specificazione in cassazione di punti decisivi (es. quale prova debba essere disconosciuta e perché) può essere vista come difetto di specificità del motivo e portare all'inammissibilità.
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