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Sentenza

Sentenza n. 831/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento del provvedimento a firma del Direttore dell'Ufficio II del Ministero della Salute, Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale, Prot. DGPROFP n. 29237-P dell' 08.05.2025 avente ad oggetto "Istanza di riconoscimento del titolo di medico specialista, conseguito in Moldavia- Comunicazione diniego" ; e dell'allegata comunicazione Prot. DGPROF 13790 del 28-02.2025.

Giustizia amministrativa202507345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo moldavo di formazione in pediatria quale titolo di specializzazione medica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo all’istanza di riconoscimento del titolo conseguito presso l’Università di medicina e farmacia di Chisinau. Ha sostenuto che il percorso universitario moldavo, della durata di sei anni e comprensivo di numerose ore e materie pediatriche, dovesse essere considerato equivalente alla formazione specialistica italiana in pediatria o, quantomeno, valutato ai fini dell’applicazione di una misura compensativa. Ha dedotto violazione degli artt. 11, 12, 13, 14, 16, 22, 33, 34 e 60 del d.lgs. n. 206/2007, dell’art. 49 d.P.R. n. 394/1999 e delle direttive 75/36/CE e 2005/36/CE, nonché eccesso di potere per carenza e illogicità della motivazione, travisamento dei presupposti, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Ha inoltre contestato la mancata convocazione della conferenza di servizi richiesta nelle osservazioni al preavviso di diniego, ai fini della valutazione di una misura compensativa. Il Ministero ha sostenuto che il titolo moldavo fosse una laurea magistrale in medicina con indirizzo pediatrico, non una specializzazione post-laurea: per l’accesso era richiesto soltanto il diploma di scuola secondaria e il titolo era già stato utilizzato dalla ricorrente per ottenere il riconoscimento come medico chirurgo e l’ammissione direttamente al sesto anno della laurea italiana in medicina e chirurgia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione ministeriale del percorso moldavo come corso universitario finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in medicina, e non come formazione medica specialistica post-laurea. In particolare, ha valorizzato il fatto che il titolo fosse stato utilizzato dalla stessa ricorrente per il riconoscimento della qualifica di medico chirurgo in Italia e per l’immatricolazione diretta al sesto anno del corso italiano di medicina e chirurgia. Ne consegueva la carenza del presupposto necessario per il riconoscimento come specializzazione in pediatria, anche alla luce dell’art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 206/2007, che richiede il rispetto della durata minima della formazione specialistica prevista dall’allegato V, punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE. Il giudice ha escluso l’illegittimità della mancata convocazione della conferenza di servizi: tale conferenza è facoltativa e non necessaria quando il diniego dipende dalla mancanza dei requisiti legali del titolo, anziché da una valutazione tecnico-discrezionale comparativa. Quanto alle misure compensative, il TAR ha richiamato l’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007, osservando che le differenze di durata possono essere valutate nell’ambito delle differenze sostanziali di contenuto, ma che, per le qualifiche di specializzazione medica conseguite in Paesi extra UE, deve comunque essere rispettata la durata minima della formazione prevista per il riconoscimento automatico in ambito europeo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. n. 206/2007

    Ai fini del riconoscimento professionale [...] l'autorità competente può indire una conferenza di servizi [...]

    La conferenza di servizi per la valutazione dei titoli acquisiti è una facoltà dell’autorità competente e non deve essere necessariamente convocata quando il diniego deriva dalla carenza dei requisiti legali del titolo, senza necessità di una valutazione tecnico-discrezionale.

  • art. 22 d.lgs. n. 206/2007

    Il riconoscimento [...] può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento [...] o di una prova attitudinale [...]

    Le misure compensative presuppongono un titolo suscettibile di riconoscimento e differenze sostanziali tra la formazione ricevuta e quella richiesta in Italia; non possono supplire alla mancanza della natura stessa di titolo di specializzazione.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. n. 206/2007

    Per «materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l’esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia.

    Nella valutazione delle differenze sostanziali possono essere considerate anche significative differenze di durata; tuttavia, per le qualifiche di specializzazione medica conseguite in Paesi extra UE, resta fermo il rispetto delle condizioni minime di durata della formazione previste dalla normativa europea.

  • art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206/2007

    La durata della formazione medica specialistica non può essere inferiore a quelle indicate [...] nell'allegato V, punto 5.1.3, della Direttiva 2005/36/CE.

    Il riconoscimento di una formazione come specializzazione medica richiede il rispetto della durata minima stabilita dalla disciplina europea per la corrispondente specialità.

  • art. 2, paragrafo 2, direttiva 2005/36/CE

    Per le qualifiche professionali conseguite in Paesi extra UE, il riconoscimento resta soggetto alle condizioni previste dalla direttiva, comprese quelle relative alla durata minima della formazione specialistica.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Conferma l’applicazione della disciplina del riconoscimento alle qualifiche conseguite in Paesi terzi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale.

  • allegato V, punto 5.1.3, direttiva 2005/36/CE

    Individua la durata minima della formazione per le diverse specializzazioni mediche, parametro vincolante per il riconoscimento della formazione specialistica.

Massime di principio

  • Un titolo conseguito in un Paese extra UE può essere riconosciuto come specializzazione medica soltanto se presenta natura effettivamente specialistica e post-laurea; un corso universitario di laurea in medicina con indirizzo specialistico o pediatrico non può essere riqualificato come specializzazione sulla base della sola presenza di insegnamenti e attività pratiche nella relativa materia.
  • La precedente utilizzazione di un titolo estero per ottenere il riconoscimento della qualifica di medico chirurgo e l’abbreviazione del corso italiano di laurea in medicina costituisce un elemento rilevante per escludere che il medesimo titolo abbia natura di specializzazione medica autonoma.
  • La conferenza di servizi prevista dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 206/2007 è uno strumento facoltativo di valutazione dei titoli e non deve essere convocata quando l’amministrazione respinge l’istanza per carenza originaria dei requisiti legali, senza dover compiere valutazioni tecnico-discrezionali sull’equivalenza della formazione.
  • Le misure compensative previste dall’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007 possono operare per colmare differenze sostanziali tra formazioni comparabili, ma non possono trasformare un titolo di laurea o una formazione non specialistica in un titolo di specializzazione medica.
  • Nella valutazione delle misure compensative possono assumere rilievo anche differenze significative di durata della formazione; per le specializzazioni mediche conseguite in Paesi extra UE, tuttavia, deve essere rispettata la durata minima della formazione prevista dalla disciplina europea per la corrispondente specialità.

Come è indicizzato

MaterieAlbi e iscrizione
RamiProfessioni e ordini professionali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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