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Sentenza

Sentenza n. 1649/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Catanzaro gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi. Il provvedimento traeva origine dal rinvenimento, presso l’abitazione dei genitori e non presso la residenza indicata nella denuncia di detenzione, di armi e munizioni custodite in un mobile della cucina privo di serratura; i beni erano stati sottoposti a sequestro penale. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Gli ulteriori motivi denunciavano violazione degli artt. 10, 11, 39, 40, 41 e 43 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 l. 241/1990, eccesso di potere per erroneità e insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. In particolare, il ricorrente sosteneva che l’unico episodio di custodia irregolare non fosse sufficiente a dimostrare l’attuale inaffidabilità o la concreta capacità di abusare delle armi, anche perché le armi erano scariche, nell’abitazione non vivevano minori e la sua condotta precedente era sempre stata rispettosa della legge. Deduceva inoltre la violazione del legittimo affidamento e l’omessa valutazione complessiva e attuale della propria personalità.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché i procedimenti in materia di armi hanno natura precauzionale e preventiva e sono caratterizzati da un’urgenza intrinseca, collegata alla necessità di prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica e l’ordine pubblico; tale carattere giustifica, ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990, l’omissione della comunicazione di avvio. Inoltre, il ricorrente non ha indicato quali specifiche circostanze avrebbe potuto rappresentare nel procedimento e che avrebbero potuto condurre a un diverso esito. Gli altri motivi sono stati respinti poiché il Prefetto dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del detentore di armi e può fondare il giudizio prognostico negativo anche su una singola condotta, quando questa presenti una significativa connessione con la materia delle armi. Tale discrezionalità è comunque soggetta al controllo giudiziale quanto all’adeguatezza dell’istruttoria, alla veridicità dei fatti, alla completezza della valutazione, alla logicità, ragionevolezza e proporzionalità. Nel caso concreto, l’affidamento delle armi a terzi e la loro custodia in un mobile privo di serratura sono stati ritenuti una condotta di omessa custodia grave e sufficiente, di per sé, a sorreggere il giudizio di inaffidabilità e il divieto di detenzione. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che le armi fossero scariche, poiché l’obbligo di custodia mira anche a prevenire la sottrazione e l’accesso alle armi da parte di soggetti non autorizzati e opera senza distinzione tra armi cariche e scariche. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio può essere omessa nei procedimenti in materia di armi, aventi natura precauzionale e preventiva e caratterizzati da urgenza intrinseca; rileva inoltre l’assenza di una concreta indicazione, da parte del ricorrente, degli apporti procedimentali potenzialmente decisivi.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento restrittivo deve essere adeguatamente motivato, ma nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente in ragione dell’accertata custodia irregolare delle armi.

  • art. 39 T.U.L.P.S. approvato con r.d. 773/1931

    Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi è ampiamente discrezionale e può essere esercitato quando la condotta dell’interessato evidenzi un giudizio prognostico di inaffidabilità o un pericolo di abuso.

  • art. 40 T.U.L.P.S. approvato con r.d. 773/1931

    I presupposti del potere di intervento in materia di armi devono essere valutati dall’amministrazione nell’ambito della funzione preventiva di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

  • art. 43 T.U.L.P.S. approvato con r.d. 773/1931

    La valutazione di affidabilità richiesta per la detenzione o il porto di armi può fondarsi su condotte concretamente sintomatiche di imprudenza nella custodia, anche senza ulteriori elementi di pericolosità personale.

  • art. 20-bis l. 110/1975

    L’omessa custodia di armi è fattispecie di mera condotta e di pericolo, che si perfeziona per la mancata adozione delle cautele necessarie, indipendentemente dal fatto che soggetti non autorizzati siano effettivamente entrati in possesso dell’arma o delle munizioni.

    La disciplina penale conferma la rilevanza autonoma della custodia non diligente e la natura anticipata della tutela contro il rischio di abuso o sottrazione delle armi.

Massime di principio

  • Nei procedimenti amministrativi in materia di armi, la natura precauzionale e preventiva del potere e l’urgenza intrinseca connessa alla tutela dell’incolumità pubblica possono giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990.
  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi presuppone un giudizio prognostico di inaffidabilità, ma tale giudizio può essere fondato anche su una singola condotta, quando essa sia direttamente e significativamente collegata alla gestione o custodia delle armi.
  • L’incauta custodia delle armi, consistente anche nella loro conservazione presso terzi e in un luogo privo di adeguate misure di sicurezza, costituisce un indice grave e autonomamente sufficiente di inaffidabilità ai fini del divieto di detenzione, senza necessità di dimostrare un effettivo abuso o un concreto impossessamento da parte di soggetti non autorizzati.
  • L’obbligo di custodia diligente delle armi opera anche quando esse siano scariche, poiché la misura preventiva mira altresì a evitare la sottrazione o l’accesso da parte di terzi non autorizzati.
  • La discrezionalità prefettizia in materia di armi è ampia ma non illimitata: il giudizio deve rispettare i criteri di adeguatezza istruttoria, veridicità dei fatti, completezza valutativa, logicità, ragionevolezza e proporzionalità, verificabili dal giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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