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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20178/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 13/10/2020 con quattro motivi: 1) vizio della motivazione e travisamento degli accertamenti in relazione agli artt. 474 e 640 c.p., con contestazione della riconosciuta contraffazione (presunta grossolanità del falso); 2) omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. per la presunta natura "grossolana" del fatto; 3) errata valutazione e mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti (artt. 133 e 69 c.p.); 4) mancata motivazione circa il diniego della non menzione ex art. 175 c.p., malgrado la concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato sul quarto motivo e ha disposto: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 c.p. per intervenuta prescrizione (reato estinto, con eliminazione della pena corrispondente di un mese di reclusione e 50,00 euro di multa); annullamento con rinvio alla Corte di appello di Napoli della decisione relativa al diniego della non menzione ex art. 175 c.p., perché la motivazione della Corte di appello di Salerno non ha spiegato in modo congruo perché, pur avendo concesso la sospensione condizionale della pena, fosse negata la non menzione; rigetto per il resto del ricorso e dichiarazione irrevocabile dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 c.p. I primi tre motivi sono stati ritenuti infondati per genericità e per l'adeguatezza e coerenza della motivazione di primo e secondo grado su responsabilità e dosimetria della pena.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Norma relativa alla contraffazione; la Cassazione ha rilevato la prescrizione del reato con data di commissione 09/05/2012, determinando l'estinzione del reato e l'eliminazione della pena correlata.

  • art. 640 cod. pen.

    Richiamato nel motivo iniziale come capo di imputazione connesso alla contraffazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla ricostruzione fattuale relative alla presunta grossolanità del falso.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che il ricorrente invocava per ottenere una misura attenuante/tenuità del fatto a causa della grossolanità; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli accertamenti e della gravità della condotta, la Corte di appello abbia logicamente escluso l'applicazione di tale disposizione.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi di determinazione della pena e delle circostanze; la sentenza conferma che la graduazione della pena e la valutazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se irragionevoli o prive di adeguata motivazione.

  • art. 69 cod. pen.

    Regole sulla continuazione e cumulazione delle circostanze; richiamato nel contesto della critica sulla valutazione delle attenuanti e aggravanti, con conferma che la discrezionalità del giudice di merito non è rimessa al sindacato di legittimità salvo vizi logici.

  • art. 175 cod. pen.

    Disciplina della non menzione della condanna; la Cassazione ha precisato che, se il giudice concede la sospensione condizionale della pena ma nega la non menzione, deve motivare puntualmente perché gli elementi favorevoli alla prima non giustifichino anche la seconda, oppure indicare elementi contrari specifici.

  • art. 648 cod. pen.

    Articolo relativo al reato di ricettazione; la sentenza d'appello ha confermato la condanna per tale reato e la Cassazione ne ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di esposizione dei motivi di ricorso in cassazione; i motivi sono stati riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Previsione sulla inammissibilità per carenza di specificità del motivo; la Corte ha richiamato questo principio per dichiarare inammissibili o infondati motivi generici che non si confrontano con la motivazione impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Censura possibile in Cassazione per motivi di illogicità o contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione complessiva esclude aporie e pertanto le doglianze generiche non sono fondate.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi generali sulla determinazione della pena; richiamato per sottolineare la discrezionalità del giudice di merito nella fissazione della pena base e nella valutazione degli elementi rilevanti.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata: la mera riproposizione degli stessi argomenti gi  sollevati in appello, motivatamente respinti, rende il ricorso infondato o inammissibile.
  • Quando la decisione di appello si limita a incidere sulla sola dosimetria della pena e conferma la ricostruzione dei fatti, le due sentenze (primo e secondo grado) formano un corpo unico di motivazione che limita il sindacato di legittimità.
  • La determinazione della pena e la valutazione di aggravanti/attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di vizi logici, illogicità o manifesta arbitrarietà.
  • Se il giudice concede la sospensione condizionale della pena ma nega la non menzione, deve motivare espressamente perché gli elementi favorevoli alla sospensione non siano idonei anche per la non menzione o indicare elementi contrari specifici; la mancanza di questa motivazione legittima l'annullamento con rinvio.
  • Il decorso della prescrizione estingue il reato e impone l'eliminazione della pena relativa; la Cassazione dispone l'annullamento senza rinvio per il capo estinto per prescrizione quando il termine sia maturato.
  • Il giudice di appello non è tenuto a esaminare analiticamente tutte le deduzioni difensive, purché la motivazione complessiva sia logica, adeguata e dimostri di aver tenuto in considerazione i fatti decisivi.

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