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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1691

Regolamento delegato (UE) 2021/1691 della Commissione del 12 luglio 2021 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni da parte degli operatori del settore della produzione biologica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2021/1691 integra e dettaglia gli obblighi di tenuta delle registrazioni per gli operatori biologici, modificando l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848. L’obiettivo è rafforzare tracciabilità, controllo interno e verifica della conformità alle norme di produzione biologica, con prescrizioni differenziate per coltivazioni, allevamenti, acquacoltura, trasformazione, vino e lievito. Il regolamento precisa inoltre il coordinamento con altri atti UE già contenenti obblighi di registrazione, evitando duplicazioni salvo i casi ritenuti necessari. Si applica dal 1° gennaio 2022.

Modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 introducendo prescrizioni più dettagliate sulla tenuta delle registrazioni nella produzione biologica.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore della produzione biologica disciplinati dal regolamento (UE) 2018/848, in tutti i segmenti coperti dall’allegato II: produzione vegetale, raccolta di piante selvatiche, produzione animale, acquacoltura, trasformazione di alimenti e mangimi, produzione di vino e di lievito biologici. Le nuove regole riguardano la documentazione da conservare e annotare ai fini di tracciabilità, controllo e verifica della conformità, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di registrazione previste da altri atti dell’Unione; in diversi casi si precisa che non vi devono essere duplicazioni documentali. È previsto un raccordo anche con operatori di paesi terzi, per i quali alcune prescrizioni sono ripetute nell’allegato II modificato.

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 sulle registrazioni nella produzione biologica

Il regolamento delegato (UE) 2021/1691 interviene sull’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 per precisare, settore per settore, quali registrazioni gli operatori biologici devono tenere o conservare. La ratio, espressamente richiamata nei considerando, è rafforzare tracciabilità, controllo interno e prova della conformità alle norme di produzione biologica, senza sovrapporre inutilmente tali obblighi a quelli già previsti da altri atti dell’Unione.

Ambito e coordinamento con altre norme UE

Il testo precisa che le nuove prescrizioni si applicano agli operatori della produzione biologica nei diversi comparti coperti dall’allegato II: produzione vegetale, raccolta di piante selvatiche, allevamento, apicoltura, acquacoltura, trasformazione di alimenti e mangimi, vino e lievito biologici. Restano ferme le regole di registrazione già imposte da altri atti UE in materia di alimenti, mangimi, sanità animale, protezione fitosanitaria e salute dei vegetali; pertanto, per il biologico si registrano soltanto gli elementi complementari necessari a verificare il rispetto delle norme biologiche. Il regolamento segnala inoltre che alcune prescrizioni vengono ripetute per tener conto degli operatori di paesi terzi.

Produzione vegetale: concimi, fitosanitari e fattori di produzione esterni

Nella parte I dell’allegato II sono rese più puntuali le registrazioni relative all’uso di concimi, ammendanti, prodotti fitosanitari, biocidi, detergenti e altri fattori di produzione esterni. In particolare, gli operatori devono indicare la data o le date di utilizzo, il nome del prodotto, le sostanze attive, la quantità applicata, la coltura o l’appezzamento interessato e, quando rilevante, l’ubicazione dell’uso. Per i fattori di produzione esterni impiegati su ciascun appezzamento è richiesto anche il mantenimento dei documenti giustificativi relativi ad eventuali deroghe alla produzione vegetale ottenute ai sensi del punto 1.8.5.

Raccolta di piante selvatiche

Per la raccolta di piante selvatiche, il regolamento richiede registrazioni sul periodo e sull’ubicazione della raccolta, sulle specie interessate e sulla quantità di piante raccolte. La funzione è consentire la tracciabilità e la verifica della conformità alle condizioni dell’habitat naturale.

Produzione animale biologica

La parte II dell’allegato II viene integrata con obblighi documentali relativi alle deroghe concesse per specifiche norme di allevamento, all’origine degli animali introdotti in azienda, all’identificazione individuale o di gruppo, ai registri veterinari e alla data di arrivo con indicazione del periodo di conversione. Sul piano alimentare, gli operatori devono registrare i regimi di alimentazione e, se del caso, i periodi di pascolo; devono risultare il nome del mangime, la forma di mangime utilizzata, le proporzioni delle materie prime, la quota di mangimi provenienti dall’azienda o dalla stessa regione e, ove applicabile, i periodi di accesso al pascolo e di transumanza.

Cure veterinarie, pollame e apicoltura

Per i trattamenti veterinari devono essere annotate identificazione dell’animale trattato, data del trattamento, diagnosi, posologia, prodotto utilizzato, eventuale prescrizione e periodo di sospensione prima della commercializzazione come biologico. Per il pollame, in caso di allevamento a gruppi, il testo richiede registrazioni del vuoto sanitario, della pulizia e disinfezione e del periodo di riposo del parchetto, con esclusione dei casi in cui il pollame non è allevato in gruppi, non è chiuso in un parchetto ed è libero di razzolare tutto il giorno. Per l’apicoltura, gli operatori devono conservare una mappa su scala adeguata o le coordinate geografiche dell’ubicazione delle arnie, annotare i dati relativi alla nutrizione, la zona dell’apiario, gli spostamenti, le operazioni svolte sulle arnie, l’asportazione dei melari, la smielatura e le quantità e date di raccolta del miele.

Acquacoltura biologica

La parte III è oggetto di un intervento analogo: sono richiesti documenti giustificativi sulle deroghe alle norme di produzione, registrazioni sull’origine degli animali di acquacoltura, sulla data di arrivo, sul tipo di specie, sulle quantità, sulla qualifica biologica o non biologica e sul periodo di conversione. Devono essere documentati i regimi di alimentazione, con particolare riguardo al nome e alla quantità del mangime e all’uso di mangimi aggiuntivi, nonché le misure di profilassi, il fermo degli impianti, la pulizia e il trattamento delle acque, gli eventuali trattamenti veterinari e antiparassitari, con le indicazioni di data, diagnosi, posologia, prodotto usato, prescrizione e periodo di sospensione. Sono inoltre richieste registrazioni sul monitoraggio e sulla manutenzione del benessere animale e della qualità dell’acqua; se stagni o laghi vengono fertilizzati, vanno registrati concimi e ammendanti con data, nome, quantità e ubicazione dell’applicazione. Per alcune fattispecie di utilizzo di prodotti, deve essere indicato se l’uso è avvenuto ai sensi delle lettere previste dal punto 3.1.6.5.

Trasformazione di alimenti e mangimi

Nelle parti IV e V il regolamento rafforza gli obblighi di tenuta delle registrazioni per gli alimenti biologici trasformati e i mangimi biologici trasformati. Gli operatori devono adottare misure precauzionali e registrarne l’adozione; se utilizzano autorizzazioni per ingredienti agricoli non biologici ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/848, devono conservarne i documenti giustificativi. Vengono inoltre richieste registrazioni dell’uso di prodotti per la pulizia e disinfezione e di eventuali fattori di produzione impiegati nella produzione; in caso di prodotti composti, la composizione/formula completa, con quantità dei fattori di produzione e volumi di produzione, deve essere tenuta a disposizione dell’autorità competente o dell’organismo di controllo.

Vino e lievito biologici

Per il vino biologico e per il lievito biologico la disciplina introduce un obbligo specifico di registrare i prodotti e le sostanze utilizzati nella produzione, nonché quelli impiegati per la pulizia e la disinfezione. Le registrazioni devono riportare data o date di utilizzo, nome del prodotto, sostanze attive e, se del caso, ubicazione dell’uso.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2022. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848 e modifica il relativo allegato II. La finalità è specificare in modo più dettagliato le prescrizioni minime di tenuta delle registrazioni nei diversi settori della produzione biologica, per garantire coerenza, base armonizzata e prova dell’effettiva applicazione delle norme biologiche.

Rapporto con altri obblighi di registrazione

Le modifiche non pregiudicano gli obblighi di registrazione previsti da altri atti dell’Unione, in particolare in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere animale, salute dei vegetali, protezione fitosanitaria e materiale riproduttivo vegetale. Gli operatori devono quindi annotare solo gli elementi complementari utili a verificare la conformità al biologico, senza duplicazioni, salvo le prescrizioni ripetute nell’allegato per i paesi terzi.

Produzione vegetale e raccolta di piante selvatiche

Sono rafforzati gli obblighi di registrazione sull’uso di concimi, ammendanti, prodotti fitosanitari, biocidi, detergenti e altri fattori di produzione esterni. Le registrazioni devono indicare, a seconda dei casi, data di utilizzo, nome del prodotto, sostanze attive, quantità applicata, coltura, appezzamenti interessati e ubicazione dell’uso; per i fattori di produzione esterni va indicato anche l’appezzamento di impiego. Per la raccolta di piante selvatiche devono essere registrati periodo e ubicazione della raccolta, specie interessate e quantità raccolta.

Produzione animale biologica

Gli operatori devono conservare i documenti giustificativi relativi a deroghe concesse per specifiche norme di produzione animale. Devono inoltre registrare l’origine degli animali introdotti in azienda, l’identificazione degli animali o gruppi, i registri veterinari, la data di arrivo e il periodo di conversione. È richiesta la tenuta di registrazioni sui regimi alimentari, sul pascolo e, per i trattamenti veterinari, su identificazione dell’animale trattato, data, diagnosi, posologia, prodotto usato, eventuale prescrizione e periodo di sospensione. Per il pollame sono previste registrazioni del vuoto sanitario e del riposo del parchetto; per le api, mappe dell’ubicazione degli apiari e registrazioni di nutrizione, spostamenti e operazioni sulle arnie.

Acquacoltura biologica

Per l’acquacoltura sono introdotti obblighi di documentazione sulle deroghe, sull’origine degli animali e sul periodo di conversione, sui regimi di alimentazione, sulle misure di profilassi e sui trattamenti veterinari o antiparassitari, inclusi periodo di sospensione e prescrizioni veterinarie. Devono essere registrati anche monitoraggio e manutenzione relativi al benessere degli animali e alla qualità dell’acqua, nonché, in caso di fertilizzazione di stagni e laghi, l’uso di concimi e ammendanti. Per taluni impieghi di prodotti è richiesta l’indicazione se l’uso è avvenuto ai sensi delle lettere rilevanti del punto 3.1.6.5.

Trasformazione di alimenti e mangimi biologici

Per gli alimenti biologici trasformati e i mangimi biologici trasformati gli operatori devono adottare misure precauzionali e tenerne registrazione. Devono inoltre conservare, se del caso, i documenti relativi alle autorizzazioni per l’uso di ingredienti agricoli non biologici ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/848. Sono richieste registrazioni dettagliate dell’uso di prodotti e sostanze per la pulizia e disinfezione, nonché dei fattori di produzione utilizzati; per i prodotti composti va tenuta a disposizione la composizione/formula completa con quantità e volumi di produzione.

Vino biologico e lievito biologico

Per la vinificazione biologica e per la produzione di lievito biologico sono introdotti obblighi specifici di registrazione sull’uso di prodotti e sostanze, inclusi quelli destinati a pulizia e disinfezione, con indicazione di data, nome del prodotto, sostanze attive e, se del caso, ubicazione dell’uso.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1° gennaio 2022 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicatracciabilitàetichettaturaalimenti e mangimiacquacoltura

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