Cassazione Penale, Sentenza n. 25143/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi miravano a censurare la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la condanna (per Haberi) e in parte riformato la sentenza di primo grado (assolvendo Muratori dal capo D). Muratori deduceva: 1) inattendibilità della persona offesa per presunte incongruenze tra la sua ricostruzione e la trascrizione di un filmato, chiedendo la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; 2) carenza di motivazione sul movente (importo del credito contestato); 3) nullità/inutilizzabilità di un verbale usato per contestazioni e del riconoscimento vocale derivante da esso; 4) inutilizzabilità di fotografie estrapolate dal suo telefono per mancanza di verbalizzazione delle operazioni della P.G.; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 6) omesso esame di un motivo relativo alla determinazione della pena. Haberi deduceva: 1) illogicità del riconoscimento vocale operato da un teste; 2) errata qualificazione del fatto (differenza tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione alla luce delle Sezioni Unite); 3) insufficiente prova circa la rapina della catenina; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 5) censura sulla liquidazione del danno morale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Maurizio Muratori e ha respinto il ricorso di Taulant Haberi (destituito di fondamento). Motivazioni principali: - principio della "doppia conforme": la decisione di appello e quella di primo grado costituiscono un unico corpo motivazionale e la Cassazione non può riesaminare i fatti salvo che sussista travisamento della prova specificamente dedotto; i motivi di Muratori sono stati ritenuti meri appelli in fatto, aspecifici o non idonei a mostrare travisamento macroscopico; - riguardo al verbale non sottoscritto, la Corte ha confermato la sua inutilizzabilità ma ha ritenuto che l'eliminazione di quel singolo elemento non fosse decisiva perché esistevano altre risultanze probatorie a sostegno della condanna; - le fotografie/documenti estrapolati dal telefono sono stati ritenuti acquisiti come documentazione fotografica degli esiti peritali (art. 234 c.p.p.) e non decisivi; - sul punto della qualificazione giuridica (estorsione vs esercizio arbitrario delle proprie ragioni) la Corte ha spiegato l'interpretazione delle Sezioni Unite e ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito nella fattispecie. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso di Haberi; dichiarazione di inammissibilità del ricorso di Muratori; condanna di entrambe le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali; condanna di Muratori al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; condanna solidale degli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile Balan Tudorel per complessivi euro 4.800 oltre accessori di legge. Non sussistono effetti di prescrizione per il capo B).
Norme richiamate
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato nella contestazione di travisamento probatorio: la Corte sottolinea che per la Cassazione la mera proposta di una diversa lettura delle prove non è sufficiente; è necessario individuare specificamente elementi che dimostrino travisamento macroscopico rispetto agli atti
art. 137, cod. proc. pen.
richiamato in relazione ai requisiti formali per l'utilizzabilità dei verbali e alla possibilità di contestazione in dibattimento; la Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti applicabili alla fattispecie di seconda grado
art. 142, cod. proc. pen.
norma sulla nullità relativa dei verbali per difetto di forma/sottoscrizione; la Corte ha confermato che l'omessa sottoscrizione rende inutilizzabile il verbale salvo eccezione tempestiva, ma ha richiesto che il ricorrente dimostri l'incidenza decisiva dell'atto sul compendio probatorio
art. 357, cod. proc. pen.
richiamato nella censura relativa alle operazioni della polizia giudiziaria: la mancata verbalizzazione di operazioni può compromettere la catena di custodia/valore probatorio, ma qui la Corte ha ritenuto che la documentazione fotografica peritale fosse comunque acquisita correttamente
art. 234, cod. proc. pen.
consente l'acquisizione di documenti prodotti in dibattimento; la Corte ha ritenuto che le fotografie dei messaggi fossero documentazione fotografica degli esiti della perizia e, pertanto, utilizzabili
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
limita il sindacato della Cassazione sulle questioni di fatto e sulla valutazione delle prove, consentendo il riesame solo per vizio di motivazione o travisamento rilevabile 'ictu oculi'; la Corte ha applicato tale limite
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
norma che regola la inammissibilità dei motivi generici o aspecifici nel ricorso per cassazione; utilizzata per dichiarare inammissibili motivi che non contestano specificamente la motivazione impugnata
art. 616, cod. proc. pen.
prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità e la facoltà di condannare al pagamento alla Cassa delle ammende; applicata per condannare Muratori al pagamento di spese e somma alla Cassa delle ammende
art. 393 cod. pen.
norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (reato alternativo rispetto all'estorsione): la Corte ha illustrato il criterio distintivo rispetto all'art. 629 c.p. (estorsione), centrato sull'elemento psicologico e sulla convinzione ragionevole di esercitare un diritto
art. 629 cod. pen.
norma sull'estorsione: la Corte ha ricordato l'orientamento delle Sezioni Unite che distingue l'estorsione dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in base all'intento di procurarsi un profitto con consapevolezza della ingiustizia della pretesa
Massime di principio
- La Cassazione non può rivalutare i fatti o le prove come un giudice di merito: il ricorso per cassazione richiede contestazioni specifiche di diritto o l'indicazione puntuale di un travisamento della prova rilevabile 'ictu oculi'.
- La "doppia conforme" (sentenza di primo grado confermata in appello) rende ancora più difficile il sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria, salvo che il travisamento derivi da argomenti introdotti per la prima volta in appello.
- Le censure sull'inutilizzabilità di atti o documenti (verbali non sottoscritti, mancanza di verbalizzazione di operazioni tecniche) richiedono che il ricorrente dimostri non solo l'illegittimità formale ma anche l'incidenza decisiva dell'atto illegittimo sul complessivo compendio indiziario (prova di resistenza).
- Per ottenere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o la revisione probatoria occorre proporre in sede di gravame argomentazioni e prove specifiche e non semplici alternative interpretative dei fatti.
- La distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento psicologico (consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa vs convinzione, anche se erronea, di esercitare un proprio diritto): la sproporzione dei mezzi usati non è di per sé sufficiente a qualificare il fatto come estorsione.
- Il giudice penale può liquidare i danni morali in via equitativa senza calcoli analitici, purché motivi il percorso logico e indichi i fatti valutati; l'assenza di prova analitica del quantum non invalida automaticamente la liquidazione.
- L'eccezione di nullità relativa (art. 142 c.p.p.) va tempestivamente eccepita; se eccepita, il difensore deve anche dimostrare l'effetto decisivo dell'inutilizzabilità sull'esito del giudizio per ottenere rilievo in cassazione.
- La proposizione di motivi generici o riproduzioni pedisseque dei motivi di merito conduce frequentemente all'inammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24929/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24930/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24931/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24932/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24933/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24934/2023 del 09/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →