Sentenza del 28/02/2019 n. 5911 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di rettifica con cui l'Agenzia delle Dogane aveva richiesto 1.081.948,50 euro per recupero di dazi, maggiore IVA e sanzioni, ritenendo fittizia l'interposizione tra la società contribuente, la C. International Ltd e la C. Italia S.p.A. La Corte ha esaminato, in particolare, la contestazione relativa alla competenza territoriale dell'ufficio doganale di Roma, che aveva emesso l'avviso riguardante dichiarazioni presentate presso la Dogana di Salerno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il sistema doganale preveda una competenza territoriale degli uffici individuata in base al luogo del rapporto, dell'obbligazione o del fatto rilevante. Non essendo competente qualsiasi ufficio doganale nazionale e non potendo circolari o risoluzioni amministrative derogare alle regole legali, l'avviso emesso dalla Dogana di Roma è stato ritenuto viziato. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Dogane è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 10.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46
La disposizione è stata richiamata in relazione alla possibile cessazione della materia del contendere, ma la Corte ha escluso che il secondo avviso avesse determinato l'annullamento in autotutela del primo.
D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater, convertito dalla L. n. 565 del 1994
Richiamato con riferimento alla questione dell'autotutela e della sostituzione dell'atto impositivo; la Corte ha rilevato che non risultava dimostrato l'annullamento del primo avviso.
L. n. 212 del 2000, artt. 6, 7 e 10, Statuto dei diritti del contribuente
Richiamati dalla contribuente nell'ambito delle garanzie procedimentali e informative, ma le relative censure sono rimaste assorbite dopo l'accoglimento del motivo sulla competenza territoriale.
D.Lgs. n. 374 del 1990, artt. 9 e 11
Interpretati nel senso che il sistema degli accertamenti doganali presuppone una competenza territoriale degli uffici, determinata da uno specifico criterio di collegamento con il rapporto, l'obbligazione o il fatto oggetto dell'accertamento.
Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992, art. 78
La norma non attribuisce una competenza indifferenziata a qualsiasi ufficio doganale nazionale; deve essere coordinata con le regole interne sulla competenza territoriale.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
Insieme alla normativa unionale, concorre a delineare un sistema di competenza doganale territoriale fondato sul collegamento tra ufficio e operazione o fatto rilevante.
Massime di principio
- In materia doganale, l'ufficio accertatore deve essere individuato secondo le regole di competenza territoriale previste dalla legge e in base al collegamento con l'operazione, l'obbligazione o il fatto contestato.
- Non è sufficiente che l'ufficio appartenga all'amministrazione doganale nazionale: in assenza di una norma espressa, non tutti gli uffici hanno competenza indistinta su tutto il territorio.
- Circolari, risoluzioni e istruzioni interne dell'amministrazione non possono creare o ampliare la competenza territoriale, perché non sono fonti normative.
- L'accertamento emesso da un ufficio territorialmente incompetente può comportare l'annullamento dell'atto, anche quando l'amministrazione contesti operazioni sostanzialmente elusive o fiscalmente abusive.
- Quando un motivo relativo alla competenza dell'ufficio è fondato e decisivo, gli altri motivi di ricorso possono essere dichiarati assorbiti senza necessità di esaminare nel merito tutte le contestazioni fiscali.
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