Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4856/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del Giudice di Pace di Jesi del 19/09/2022 che aveva riconosciuto Fatty responsabile del reato previsto dall'art. 14, comma 5quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per aver permanento nello Stato dopo provvedimenti di espulsione; contestate in appello la nullità della notifica del decreto di citazione per inesatta indicazione dell'indirizzo del difensore e l'uso della PEC; la violazione del diritto di difesa per mancato differimento dell'udienza e per l'impossibilità di chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 17 d.lgs. 286/1998 per il rientro dall'estero; e l'esclusione della testimonianza dell'operatore Gabriele Galdelli ritenuta essenziale per provare il giustificato motivo dell'assenza all'ottemperanza all'espulsione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha respinto le censure relative alla presunta nullità della notifica via PEC (confermando la validità delle notificazioni al difensore tramite PEC in regime emergenziale ai sensi dell'art.83, comma 14, D.L. 17/3/2020 n.18) e quella riguardante la mancata concessione del differimento per ottenere l'autorizzazione di cui all'art.17 d.lgs.286/1998 (incombeva all'imputato richiederla e poteva essere richiesta anche per l'udienza alla quale era assente). Ha invece ritenuto fondata la censura sull'omessa escussione del teste Galdelli: la Corte ha rilevato che il giudice non ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di assunzione della testimonianza e che, trattandosi di prova rilevante sul "giustificato motivo" per la mancata ottemperanza all'espulsione, l'esclusione è viziosa. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti rimessi per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Jesi in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 comma 5quater

    Norma incriminatrice applicata per la permanenza nello Stato dopo provvedimento di espulsione; la Corte ha confermato la corretta qualificazione del fatto come reato ex art.14 comma 5quater.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 comma 5ter

    Riferimento al provvedimento di espulsione prefettizio e all'ordine di espulsione del Questore; contestata la mancata ottemperanza a tali provvedimenti.

  • d.l. 16 ottobre 2012, n. 179, art. 16 comma 4

    Richiamata in tema di notificazioni alla PEC del difensore; la Corte ha ritenuto valida la notifica via PEC al difensore nell'ipotesi emergenziale contestata.

  • legge 25 luglio 1998, n. 286, art. 17

    Prevede l'eventuale autorizzazione amministrativa per consentire allo straniero espulso di rientrare per difendersi; la Corte ha ritenuto che l'onere di chiedere tale autorizzazione grava sull'imputato e che questa avrebbe potuto essere richiesta anche per l'udienza alla quale l'imputato non era presente.

  • codice di procedura penale, art. 468

    Richiamato dalla difesa per criticare la mancata escussione del teste; la Corte ha osservato che, comunque, l'indicazione tardiva non esclude il potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di prove ai sensi dell'art.507.

  • codice di procedura penale, art. 507

    Poteri istruttori d'ufficio del giudice; la Corte ha richiamato il dovere del giudice di motivare adeguatamente il mancato esercizio di tali poteri e ha ritenuto che la mancata escussione del teste su circostanza rilevante abbia inciso sulla completezza del compendio probatorio.

  • d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83 comma 14 (conv. legge 24 aprile 2020 n.27)

    Norma emergenziale che autorizza le notificazioni all'imputato mediante invio all'indirizzo PEC del difensore di fiducia; la Corte ha applicato tali principi per dichiarare valida la notifica via PEC.

  • codice di procedura penale, art. 161 comma 4

    Riferimento difensivo sulla possibilità di usare la PEC per notifiche al difensore in specifiche ipotesi; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina emergenziale richiamata.

Massime di principio

  • La notificazione tramite PEC al difensore di fiducia, anche se l'elezione di domicilio contiene un'indicazione cartacea errata, è valida in regime emergenziale se inviata alla PEC del difensore; il difensore deve dare prova di non aver ricevuto o consultato la PEC per contestarne la validità.
  • L'onere di richiedere l'autorizzazione amministrativa ex art.17 d.lgs.286/1998 per rientrare nel territorio nazionale al fine di difendersi grava sull'imputato o sul suo difensore: la richiesta può essere formulata anche per udienze alle quali l'imputato risulti assente, quindi l'assenza non determina automaticamente la necessità di rinvio da parte del giudice.
  • Il giudice ha il potere e talvolta il dovere di assumere d'ufficio mezzi di prova ex art.507 c.p.p., comprese testimonianze indicate tardivamente; se esclude una prova ritenuta potenzialmente decisiva deve fornire motivazione adeguata in ordine alla sua non indispensabilità.
  • L'esclusione di prove rilevanti sul "giustificato motivo" per la mancata ottemperanza a provvedimenti amministrativi di espulsione può compromettere la decisione e comportare l'annullamento con rinvio.
  • In procedimenti con sanzione pecuniaria la Cassazione è attrezzata a valutare vizi processuali anche quando la pena inflitta sia solo una multa, potendo disporre annullamento e rinvio per incompletezza del compendio probatorio o vizi motivazionali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.