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Sentenza

Sentenza n. 1491/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento di data ed estremi ignoti con cui l’USR Emilia-Romagna ha disposto l’assegnazione della ricorrente per sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/25 alla Scuola -OMISSIS- – I.T.S.E. “-OMISSIS-”, conosciuto, poiché non comunicato, solo successivamente al 28.03.2025 (in quanto caricato sull’area riservata del sito istituzionale dell’amministrazione; - (per quanto occorrer possa) della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS- del 25.11.2024, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”; - della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS- del 24.03.2025, avente ad oggetto “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS- del 31.03.2025, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; - di ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque connesso, ivi compresa – per quanto occorrer possa – la nota del 24.04.2025 con cui l’I.T.S.E. “-OMISSIS-” ha preannunciato alla ricorrente la prossima comunicazione del calendario degli esami preliminari propedeutici al sostenimento dell’esame di Stato.

Giustizia amministrativa202505552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione del candidato a un istituto scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025, nonché atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’atto, conosciuto successivamente alla sua adozione perché pubblicato nell’area riservata del sito istituzionale, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna lo aveva assegnato a uno specifico istituto per sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Sono state inoltre impugnate, per quanto occorrente, le circolari ministeriali relative alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di partecipazione e alla formazione delle commissioni, il decreto ministeriale recante la disciplina dell’esame di Stato per l’anno scolastico 2024/2025 e gli ulteriori atti connessi, inclusa la comunicazione dell’istituto relativa agli esami preliminari. Dal testo non risultano specificamente illustrati i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo nel frattempo superato gli esami preliminari di ammissione e, successivamente, anche l’esame di Stato, come documentato in atti. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte del soggetto che lo ha promosso: in presenza della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, non può essere adottata una decisione di merito sulla domanda di annullamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia e della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri dati idonei a identificarli.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sopravvenuta perdita dell’interesse concreto e attuale alla decisione sulla domanda di annullamento comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • In applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo, il giudice non può decidere nel merito la domanda di annullamento quando la parte ricorrente, prima della decisione, dichiari di non avere più interesse alla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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